(massima n. 1)
In tema di espropriazione finalizzata alla costruzione di alloggi popolari, l'I.A.C.P. che, delegato dal Comune (artt. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971 n. 865) per la sola realizzazione dell'opera, la ultimi quando č ancora pendente il termine di occupazione temporanea legittima, non č responsabile, in caso di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio e, quindi, di occupazione appropriativa, per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito dell' irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, č da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Bari, 22 marzo 2005).