(massima n. 1)
In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione (residuale) del giudice ordinario č invocabile solo quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di dichiarazione di p.u. - fattispecie rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate "usurpative" -, in particolare ove il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dall'art.13 della legge 2359 del 1865, e rispondente alla necessitā di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.), di limitare il potere discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all'ulteriore finalitā di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale, per evidenti ragioni di serietā dell'azione amministrativa. (Regola giurisdizione).