(massima n. 1)
Contrasta con gli art. 3 e 42 cost. l'art. 5 bis, comma 6 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. dalla l. 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65 l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui, nel caso di accessione invertita da occupazione con modifiche irreversibili del suolo, fondata su dichiarazione di opera pubblica non seguita da legittima espropriazione, riduce la misura della riparazione, per l'illecito della p.a., fino al punto di farla coincidere con l'entitą dell'indennizzo dovuto in caso di legittima procedura ablatoria, tenuto conto della radicale diversitą strutturale e funzionale delle obbligazioni cosģ comparate, dell'irragionevole sbilanciamento in favore dell'interesse pubblico, gią soddisfatto dalla conservazione dell'opera, dalle conseguenze sul piano del buon andamento della p.a. e del principio di responsabilitą dei pubblici dipendenti, nonchč della perdita di garanzia derivante al diritto di proprietą da una cosģ affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito in sua violazione.