Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 16395/2007
In tema di crediti maturati dai consorzi agrari nelle gestioni, per conto e nell'interesse dello Stato, di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, la disciplina di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (come integrata e modificata dall'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che ha previsto l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, delle controversie relative ai predetti crediti ed accessori pendenti al momento di entrata in vigore della legge, si applica anche nelle controversie aventi ad oggetto un diritto di credito riveniente da una gestione di ammassi che è stata svolta e ha esaurito i suoi effetti prima dell'abrogazione ad opera del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, art. 9 bis, atteso che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 disp. gen., comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso. (Rigetta, App. Roma, 14 Luglio 2003).Cass. civ. n. 18381/2003
In tema di consorzi agrari, l'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (come integrato dall'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) rappresenta un vero e proprio "ius superveniens" volto a disciplinare compiutamente ed esaustivamente i rapporti fra i singoli consorzi agrari ed il Ministero delle politiche agricole in ordine alla definizione delle pretese creditorie dei consorzi medesimi collegate alla avvenuta gestione, per conto e nell'interesse dello Stato, degli ammassi agrari, ed applicabile, in luogo della ordinaria regolamentazione sostanziale codicistica, tutte le volte in cui, all'atto dell'entrata in vigore di detta disposizione, non fosse già intervenuto il giudicato sulle spettanze dei detti consorzi.Corte cost. n. 24/1964
La legge 4 luglio 1950 n. 454, concernente l'ammasso del grano della campagna agraria 1949-50, attuò il passaggio dal regime di ammasso obbligatorio a quello facoltativo come inequivocabilmente risulta dalla formulazione letterale delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 6 della legge medesima nei quali rispettivamente si parla di contingenti di grano che "possono essere conferiti" e di "facoltà" di conferimento riconosciuta a ciascun produttore.Corte cost. n. 46/1963
Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 Cost. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 già citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Né può essere considerata in contrasto con l'art. 41 Cost. la norma, contenuta nell'art. 2617 c.c., la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 2617 c.c.Corte cost. n. 54/1962
Il principio della libera iniziativa economica privata, nettamente riaffermato nel 1° comma del citato art. 41 Cost., va inteso con i limiti fissati dal secondo e terzo comma per cui l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, e l'attività pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali mercé programmi e controlli determinati dalla legge. In particolare il conferimento obbligatorio dei prodotti costituisce una misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante fra quelle consentite dall'art. 41 nel rispetto delle condizioni disposte dal terzo comma della citata norma costituzionale. La finalità sociale non può essere esclusa in via di principio in vista del carattere particolare o localmente limitato della categoria di operatori economici e nemmeno in considerazione della natura voluttuaria del prodotto, dato che anche una produzione limitata e relativa a prodotti di non largo consumo può avere apprezzabili riflessi sull'economia generale ed assumere quel carattere, più o meno intenso di socialità che è idoneo a giustificare l'intervento direttivo e coordinatore della legge.Corte cost. n. 5/1962
A norma dell'art. 41 Cost., limiti, programmi e controlli all'attività economica, allo scopo di rendere possibile la realizzazione di finalità di ordine sociale, non possono venire imposti se non sulla base di una legge. Pertanto, rappresentando l'obbligo del conferimento all'ammasso di prodotti agricoli ai fini di tutela della produzione nell'interesse generale della collettività nazionale, un limite imposto all'attività economica dei produttori per ragioni di utilità sociale, il principio della riserva di legge deve essere osservato in ordine ai criteri per la classificazione e la determinazione dei prezzi delle singole qualità di risone conferite all'ammasso e per la distribuzione del prodotto ammassato. In mancanza quindi di disposizioni dotate di portata specificativa adeguata per soddisfare la garanzia del detto principio, è costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del D.Lgs.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e di conseguenza, tutte le altre norme per la parte che si riferiscono al vincolo ed all'ammasso del risone.
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