(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità(2), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.
(3)
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 con decorrenza dal 6 febbraio 2016.