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Articolo 635 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Dispositivo dell'art. 635 ter Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni(3).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
  3. 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici(3).

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)(2)(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 con decorrenza dal 6 febbraio 2016.
(3) La rubrica e i commi 1, 2, 3 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nell’intenzione del legislatore di tutelare i beni informatici, che costituiscono una particolare categoria di beni patrimoniali.

Spiegazione dell'art. 635 ter Codice Penale

La norma in esame prevede e punisce il delitto di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.

Quanto al bene giuridico tutelato, si tratta di un reato plurioffensivo poiché vengono garantiti l’interesse patrimoniale e l’interesse collettivo all’integrità dei dati informatici di rilievo pubblico.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

La fattispecie in commento riprende quanto previsto dall’art. 635 bis del c.p., ma con alcune differenze. In particolare, a seguito della L. n. 90 del 2024, l’ipotesi ex art. 635-ter c.p. si diversifica dall’ipotesi di cui all’art. 635-bis c.p. per l’oggetto materiale: nel caso in analisi, si fa attualmente riferimento ad informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, comunque, di interesse pubblico (prima della riforma del 2024, il legislatore si riferiva ad informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità).

Il legislatore ha previsto una clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Quindi, il delitto in esame ha carattere sussidiario: cioè, l’art. 635-ter c.p. troverà applicazione solo quando il fatto non configura un reato più grave.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, essa consiste nella realizzazione di un fatto diretto a produrre la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di dati o programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. Pertanto, il legislatore ha delineato un delitto di attentato, volendo anticipare la tutela penale al compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i beni informatici di rilevanza pubblicistica.

In relazione all’elemento soggettivo, si ritiene che occorra il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di realizzare idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione dei beni informatici, nonché la coscienza del carattere “pubblico” di tali beni.

Il tentativo non è configurabile. Infatti, gli estremi per l’integrazione della fattispecie in esame sono già sufficienti per la perfezione del reato.

L’ipotesi di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni.

Tuttavia, ai sensi del comma 2 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024), è previsto un aumento della pena (reclusione da tre a otto anni) nei seguenti casi:
  1. quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
  2. quando, per commettere il fatto, il colpevole usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone o è palesemente armato.
  3. quando l’evento lesivo si realizza (cioè, se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni o la sottrazione – anche mediante riproduzione o trasmissione – o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici).
Infine, il comma 3 (come sostituito dalla L. n. 90 del 2024) stabilisce che, nel caso di concorso di taluna delle circostanze di cui ai nn. 1 e 2 del comma 2 e la circostanza di cui al n. 3 del comma 2, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Massime relative all'art. 635 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 54715/2016

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

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