(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui(2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni(4).
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato(3)(4).
Note
(1)
Tale articolo inserito dall'art. 23 della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'art. 635 in materia di danneggiamento qui diretto a dati e programmi di natura informatica.
(3)
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(4)
I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera n) della L. 28 giugno 2024, n. 90.