(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Si tratta dunque di un'ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell'ambito dell'art. 635 bis.
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.