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Articolo 635 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Dispositivo dell'art. 635 quater Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni(3).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato(2)(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Si tratta dunque di un'ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell'ambito dell'art. 635 bis.
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera p) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nell’intenzione del legislatore di tutelare i beni informatici, che costituiscono una particolare categoria di beni patrimoniali.

Spiegazione dell'art. 635 quater Codice Penale

La norma in commento prevede e punisce il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Quanto al bene giuridico tutelato dalla norma, esso si individua nell’integrità di una determinata categoria di beni patrimoniali denominati “beni informatici”.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

Il legislatore ha previsto una clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Quindi, il delitto in esame ha carattere sussidiario: cioè, l’art. 635-quater c.p. troverà applicazione solo quando il fatto non configura un reato più grave.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, è punito il distruggere, danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici altrui od ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso le condotte previste dall’art. 635 bis del c.p. (cioè, distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime dati, informazioni o programmi) oppure l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

L’oggetto materiale del reato è il sistema informatico o telematico altrui. Con “sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “sistema telematico” è il metodo tecnologico di trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.

Deve trattarsi di sistemi informatici o telematici altrui: cioè, il fatto deve essere realizzato da soggetto diverso dalla persona che è titolare dell’interesse all’integrità del bene informatico.

Quanto all’elemento soggettivo, è necessario il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di cagionare gli effetti dannosi ai sistemi informatici o telematici altrui attraverso le condotte espressamente prese in considerazioni dal legislatore.

Ai sensi del comma 1 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024), il delitto in esame è punito con la reclusione da due a sei anni.

Però, il comma 2 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024) stabilisce un aumento della pena (reclusione da tre a otto anni) nei seguenti casi:
  1. quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
  2. quando, per commettere il fatto, il colpevole usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone o è palesemente armato.

Massime relative all'art. 635 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 4470/2020

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 635-quater cod. pen., per "sistemi informatici o telematici", oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti "hardware") mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate.

Cass. pen. n. 54715/2016

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.

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