(massima n. 1)
Nei procedimenti relativi a reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis c.p.p., che attribuisce l'esercizio delle funzioni requirenti nel procedimento di primo grado all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove tale norma venga derogata alla stregua del comma 3 ter dello stesso articolo — secondo il quale se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della repubblica presso il giudice competente —, la designazione di altro magistrato non può restare circoscritta al dibattimento, ma comporta l'investitura delle funzioni anche per quelle procedure — incidentali alla fase dibattimentale — che scaturiscono dal dibattimento stesso. (Nella specie è stato riconosciuto al magistrato designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p. il potere d'impugnativa delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento e la conseguente partecipazione al giudizio incidentale).