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Articolo 617 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo dell'art. 617 quater Codice Penale

(1)Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi(2), ovvero le impedisce o le interrompe(3), è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni(4).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma(5).

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso(4):

  1. 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;
  2. 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  3. 3) [ABROGATO](6).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) Vi rientrano tutti i casi in cui vi è un registrazione o presa di cognizione di una connessione intersistemica tra terminali e elaboratori d dati, che non sia diretta al soggetto agente.
(3) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 del c.p..
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 5, lettere a) e b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) La dottrina ritiene si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, stante comunque la natura sussidiaria, confermata dalla clausola di apertura.
(6) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto la modifica dell'alinea, dei numeri 1) e 2) e l'abrogazione del numero 3).

Ratio Legis

La ratio nella norma in esame si coglie nella volontà del legislatore di tutelare la riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche e la sicurezza dei sistemi informatici e telematici.

Spiegazione dell'art. 617 quater Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è la riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche e la segretezza del loro contenuto.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

I soggetti passivi del reato sono coloro tra cui intercorre la comunicazione attraverso lo strumento informatico o telematico (cioè, mittente e destinatario della comunicazione).

Quanto alla condotta penalmente rilevante, il comma 1 incrimina l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Tali condotte devono essere realizzate fraudolentemente e, quindi, evitando e superando le misure di protezione della trasmissione in corso o, comunque, rendendo non percettibili o riconoscibile a terzi l’intrusione.

Le condotte appena viste incidono su comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (cioè, quelle intercorrenti tra due apparecchi dei quali soltanto uno costituisce da un sistema informatico: ad esempio, l’invio di un fax da un apparecchio telefax ad un computer in grado di riceverlo) o intercorrenti tra più sistemi (quelle intercorrenti tra sistemi che possono definirsi informatici o telematici: ad esempio, la posta elettronica).

Invece, il comma 2 punisce la rivelazione, con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche captate. In forza della clausola che rende applicabile il comma in esame “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, il delitto in analisi ha però carattere sussidiario.

Riguardo al momento consumativo, mentre le ipotesi di cui al comma 1 si consumano nel momento in cui avviene la fraudolenta intrusione, la fattispecie prevista dal comma 2 si consuma con la diffusione al pubblico del contenuto delle comunicazioni.

In relazione all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: ossia, nei casi previsti dal comma 1, è sufficiente la coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere una comunicazione informatica o telematica; nell’ipotesi di cui al comma 2, occorre la coscienza e volontà di rivelare al pubblico il contenuto delle comunicazioni captate, con la consapevolezza della loro natura “riservata”.

I delitti di cui ai commi 1 e 2 sono punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Peraltro, quanto al regime di procedibilità, ai sensi del comma 3, tali delitti sono punibili a querela della persona offesa.

Però, a seguito della L. n. 90 del 2024, il comma 4 prevede un diverso regime di procedibilità (il reato è procedibile d’ufficio) e un aggravamento di pena (reclusione da quattro a dieci anni) nelle seguenti ipotesi:
  1. se il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui al comma 3 dell’art. 615 ter del c.p.: cioè, quando la tipologia di sistema informatico o telematico presenta interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico);
  2. quando il reato è realizzato in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti).
Secondo autorevole dottrina, trattandosi di norma a più fattispecie, la realizzazione congiunta di più condotte tra quelle di cui al comma 1 dà luogo ad un solo reato; invece, si ammette il concorso formale nel caso di congiunta commissione delle condotte previste dal comma 1 e quelle di cui al comma 2.

Massime relative all'art. 617 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 17814/2023

In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.

Cass. pen. n. 869/2020

È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l'alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto.

Cass. pen. n. 29091/2015

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche (art. 617 quater, comma primo, seconda parte), non è necessario l'uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione, prevista dalla prima parte dell'art. 617 quater, comma primo, cod. pen., che tutela la riservatezza delle comunicazioni dalle intromissioni abusive, attuate con captazioni fraudolente, cioè con strumenti idonei a celare ai comunicanti l'illecita intromissione dei soggetti agenti, mentre l'art. 617, quater, comma primo, seconda parte, tutela la libertà delle comunicazioni, che può essere impedita con qualsiasi mezzo diretto o indiretto, anche non fraudolento.

Cass. pen. n. 31135/2007

Integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, comma primo, c.p.) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso che abbiano rilievo la circostanza che l'autore di siffatta condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici, abilitato pertanto ad inserirsi nel sistema, perché tale qualità non lo abilita, comunque, ad accedere — come accaduto nella fattispecie — alla casella di posta elettronica del singolo account protetta da apposita password nonché la agevole identificabilità quale autore e installatore del programma di intercettazione dello stesso amministratore di sistema).

Cass. pen. n. 4011/2006

La previsione di cui all'art. 617 quater, comma secondo, c.p. — nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma — non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617 quater, comma primo), in quanto la ratio della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette «chiuse» destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.

Cass. pen. n. 44362/2003

Integra il reato di cui all'art. 617 quater c.p. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

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