(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, c.p.p. le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 371 bis, terzo comma, lettera b), nn. 1 e 2, c.p.p. (inerzia nelle attività di indagine e violazione dei doveri del P.M. previsti ai fini di coordinamento delle indagini ai sensi dello stesso art. 371) e, sempre, per i soli procedimenti riguardanti i delitti tassativamente elencati dal terzo comma bis dell'art. 51, previo decreto di avocazione emesso dal procuratore nazionale antimafia e della D.N.A., a norma degli artt. 15 e 16, D.L. n. 367 del 1991 convertito nella L. n. 8 del 1992, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che, essendo stato il relativo procedimento iniziato prima di tale data nessuna funzione potevano svolgere il procuratore nazionale antimafia e i suoi sostituti, pur essendosi ritenuta l'insussistenza di qualsivoglia tipo di nullità, per essere stata sottoscritta la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare anche da un sostituto procuratore della Repubblica, legittimato a «requirere» presso il Gip competente a norma del citato art. 51).