(massima n. 1)
Il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno giā reso dichiarazioni č condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., dall'apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l'esame sia richiesto dalle parti, circa la necessitā di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi.