La norma in esame prevede e punisce una serie di
condotte prodromiche alla realizzazione del reato di cui all’art. 617 quater del c.p..
Il
bene giuridico tutelato dalla disposizione in commento è la
segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da
chiunque.
Quanto alla
condotta criminosa, il comma 1 incrimina il procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Quanto all’
elemento soggettivo, è oggi richiesto il
dolo specifico: ossia, occorre il fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Però, la norma in commento (come modificata dalla L. n. 90 del 2024) prevede una serie di
circostanze aggravanti.
Ai sensi del comma 2 (come modificato dalla novella del 2024), la
pena è della
reclusione da due a sei anni nel caso in cui ricorra taluna delle
circostanze di cui al n. 2 del comma 4 dell’art. 617 quater del c.p.. Il richiamato comma 4 prende in considerazione l’ipotesi in cui il reato viene realizzato
in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni oppure
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di
operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti).
Ancora, il comma 3 (aggiunto dalla L. n. 90 del 2024) prevede la pena è della reclusione da tre a otto anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui al n. 1, comma 4 dell’
art. 617 quater del c.p.: ossia, se il fatto riguarda i
sistemi informatici o telematici di cui al comma 3 dell’
art. 615 ter del c.p. e, dunque, se la tipologia di sistema informatico o telematico presenta
interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’
ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico).