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Articolo 594 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Appello del pubblico ministero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 594 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 218, del D.lgs. 19 febbraio 1998.

[1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura.]

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