(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento č competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.l.vo del 6 settembre 2011, n.159, in forza dell'art. 12 sexies, comma quarto bis del D.L. n. 306 del 1992. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato la competenza del g.i.p. a decidere sull'istanza di liquidazione dei compensi, presentata dal custode giudiziario in relazione a processo per reati di cui agli artt. 416, 473 e 474 c.p. pendente davanti al giudice del dibattimento).