La norma predispone una particolare tutela all'
ordine pubblico, potenzialmente minacciato dall'
istigazione e dall'apologia a commetter delitti di pedofilia e di pedopornografia.
Per
istigazione è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente.
Inoltre, il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora si tenga una condotta silenziosa violando i propri obblighi di garanzia.
Viene richiesta una certa
contestualità cronologica tra tra istigazione e fatto istigato, venendo altrimenti meno il presupposto dell'idoneità dell'azione.
La giurisprudenza maggioritaria qualifica il delitto come
reato di pericolo concreto, in cui va accertata la concreta idoneità della condotta, per il suo contenuto, per i destinatari e per le circostanze di fatto, a provocare i delitti di pedofilia e di pedopornografia.
L'apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di
istigazione indiretta. Difatti, a differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l'apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dalla
approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali contro la pedofilia e la pedopornografia di cui all'elenco del primo comma, idonea a turbare l'ordine pubblico.
Dato il necessario accertamento del
pericolo concreto, non possono essere invocate a propria scusa finalità artistiche, letterarie, storiche e di costume, qualora vi sia comunque una volontà istigatoria o apologetica.