(massima n. 1)
Il procuratore generale della Repubblica, che abbia avocato un procedimento di competenza del pretore, ha il potere, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, di delegare le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale a uno dei soggetti diversi dai magistrati professionali ivi indicati, e in particolare a un ufficiale di polizia giudiziaria. In questo caso, l'ordinanza con la quale il pretore dichiari nulla la delega integra un provvedimento abnorme, in quanto interferisce sulla legittima e insindacabile scelta del procuratore generale circa i modi e le forme della partecipazione al dibattimento dell'ufficio del pubblico ministero e, obbligando il procuratore generale a un comportamento non dovuto, può condizionare il corso ulteriore del giudizio, provocandone una stasi non rimediabile, senza l'intervento della Cassazione.