Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
371 Il collocamento delle donazioni in questo libro accanto alle successioni, anziché in quello delle obbligazioni, nel titolo dei contratti, ha sollevato dubbi e riserve. Il problema era stato già esaminato in sede di redazione del progetto definitivo ed era stato risolto nel senso di mantenere la collocazione tradizionale. Il nuovo esame ora compiuto mi ha indotto a confermare la precedente determinazione. Infatti, se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto sui generis, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie. Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che "il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti".