La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche(1) si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà(2).
Note
(1)
Sono prestazioni periodiche quelle con scopo alimentare, benefico e di soccorso. Es. il donante si obbliga a pagare al donatario 500 euro ogni mese per tutta la durata della vita di quest'ultimo (c.d. donazione di rendita vitalizia su cui cfr. art. 1872 del c.c.).
(2)
La diversa volontà deve risultare dall'atto di donazione, attraverso espressioni dal significato non equivocabile.