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Articolo 784 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Donazione a nascituri

Dispositivo dell'art. 784 Codice Civile

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [462 c.c.], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti [463, 785 c.c.].

L'accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321(1).

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi(2), i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [1179 c.c.]. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito(3). Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario(4) [785 comma 3 c.c.].

Note

(1) Ai sensi dell'art. 320 del c.c., l'accettazione spetta ai genitori congiuntamente o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. Ove i genitori non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).
(2) La donazione fatta al nascituro è sottoposta alla condizione sospensiva della nascita. Prima che tale evento si verifichi, la proprietà del bene donato è del donante, motivo per cui spetta a questo l'amministrazione del bene.
(3) Al verificarsi della nascita, il donatario si considera tale ex tunc.
(4) Diversamente da quanto previsto per l'ipotesi precedente, la donazione fatta a favore di un non concepito non ha efficacia retroattiva ma opera ex nunc e i frutti fino ad allora prodotti dal bene rimangono del donante.

Ratio Legis

Similmente a quanto previsto in tema di istituzione di erede, anche le donazioni possono essere fatte a favore di soggetti che al momento dell'atto sono concepiti o non ancora concepiti purchè figli di una persona vivente.

Brocardi

Concepturus
Nasciturus
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de eius commodo agitur

Spiegazione dell'art. 784 Codice Civile

Al pari di una disposizione testamentaria, anche una donazione può esser fatta a favore o di chi è soltanto concepito, oppure dei figli che saranno concepiti da una determinata persona vivente al tempo della donazione. Come si possa spiegare questa donazione che manca del soggetto a cui favore è compiuta, non è possibile qui esporre: va qui solo rilevato l’errore di chi vede nell’ipotesi in esame un caso di anticipazione di personalità, poiché la legge non riconosce capacità giuridica a chi non è ancora nato, anche se si abbia già un embrione di vita.

Prima della nascita sono possibili soltanto riserve di diritti: non si attribuisce, cioè, attualmente, alcun diritto ad un soggetto che ancora non esiste, ma in vantaggio di questo soggetto futuro si conservano quei diritti che si vogliono a lui attribuire e che, se fosse già nato, acquisterebbe immediatamente. Il concepito ha, quindi, una capacità giuridica subordinata all’evento della nascita, con la quale soltanto egli viene ad assumere la qualifica di persona. In precedenza della nascita, come c’è solo una spes hominis, così vi è solo una speranza di attribuzione di diritti.

Ma se queste considerazioni, alle quali si ispira il tradizionale principio conceptus pro iam nato habetur, quotient de eius commodis (iuribus) agatur, possono giustificare e spiegarci una donazione fatta a chi non è ancora nato ma è già concepito, non sono sufficienti a darci teoricamente ragione del motivo per cui è consentito far donazione a favore di chi sarà concepito da una determinata persona vivente. Analoga situazione si verifica in materia successoria, dove è attribuita la capacità di ricevere direttamente per testamento ai figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, sebbene a quel tempo non ancora concepiti. Ora, se quest’ultima eccezione può in un certo modo spiegarsi storicamente in relazione all’abolizione del fidecommesso ed all’opportunità di rendere possibile il chiamare alla successione persone che si intendeva beneficare con la sostituzione vietata, non si giustifica, però, l’eccezione analoga prevista per la donazione, salvo che per esigenze pratiche.
Era oggetto di disputa, sotto il vecchio codice del 1865, lo stabilire se anche al genitore cui la legge attribuiva il potere di accettare donazioni fatte ai suoi figli nascituri spettasse l’amministrazione delle cose donate o se questa dovesse essere attribuita ad un curatore nominato ad hoc; la controversia è stata dal codice attuale risolta nel senso che, salva diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta a lui stesso e, nel caso in cui egli premuoia alla nascita del donatario, ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia.

L’amministrazione, però, non conferisce a chi ne è investito il diritto di far propri i frutti maturati dalle cose donate prima della nascita del donatario. Dunque, se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito, i frutti sono riservati a quest’ultimo, se è fatta a favore di un non concepito, sono riservati al donante sino al momento della sua nascita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

377 Ho soppresso il 2° comma dell'art. 321 del progetto, cui corrisponde l'art. 784 del c.c., poiché l'art. 321 del codice stabilisce quali persone e con quali forme possano accettare le donazioni fatte ai figli nati o nascituri.

Massime relative all'art. 784 Codice Civile

Cass. civ. n. 21510/2019

Il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte. (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, ex art. 354, comma 1, c.p.c., per essersi tale grado di lite, nonché il successivo giudizio di gravame, svolto senza la partecipazione necessaria di due condividenti, illegittimamente estromessi in prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad opera dell'attore, seguita dall'accettazione degli interessati).

Cass. civ. n. 17094/2006

In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 24 Aprile 2002).

Corte cost. n. 494/2002

È esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali anche nelle ipotesi previste dall'art. 251, 1° comma, c.c., per l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (art. 251 c.c.).

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