È nulla la donazione [1418 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto(1) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [385, 388 c.c.].
Note
(1)
Si tratta del conto finale dell'amministrazione che il tutore è tenuto a presentare entro due mesi dalla cessazione delle sue funzioni per rendere conto della gestione del patrimonio dell'interdetto.
(2)
La donazione fatta al padre, alla madre, ai discendenti o al coniuge del tutore o del protutore è ugualmente nulla, in quanto tali persone si presumono interposte.