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Articolo 786 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Donazione a ente non riconosciuto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 786 Codice Civile

Articolo abrogato ex art. 13, l. 15 maggio 1997, n. 127

[La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]

Ratio Legis

Scopo della norma era sottoporre ad un controllo le donazioni fatte agli enti non riconosciuti, al fine di evitare che venissero accumulate delle risorse per scopi non produttivi, sottraendole all'economia nazionale. Con l'aumentato rilievo sociale di tali soggetti è parallelamente cresciuta la loro autonomia per quanto concerne la capacità decisionale in ambito finanziario e patrimoniale; facendo venir meno la ratio di tale norma, poi abrogata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

378 Nel nuovo testo (art. 786 del c.c.) ho coordinato la disposizione sulle donazioni a un ente di fatto, con quella (art. 782 del c.c., ultimo comma) relativa alle donazioni a persone giuridiche. La precedente formulazione, infatti, che si conformava l'art. 142 del progetto definitivo (art. 600 del c.c.), presentava l'inconveniente di lasciare indefinitamente il donante nell'ignoranza dello stato delle cose o, quanto meno, di costringerlo a rendersi diligente per sapere se il riconoscimento fosse stato o no chiesto, indagine, questa, non sempre agevole. Ho pertanto subordinato l'efficacia della donazione a un ente di fatto, non soltanto a ciò, che il riconoscimento sia chiesto entro l'anno, ma anche alla notificazione di tale richiesta nel termine stesso. Una volta avvenuta la notificazione, poi, si applica la norma dell'art. 782, ultimo comma, e cioè la dichiarazione del donante diventa irrevocabile.

Massime relative all'art. 786 Codice Civile

Cass. civ. n. 8082/2005

In tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'art. 782 c.c., e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'art 786 c.c. entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validitā di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento č finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000).

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