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Articolo 799 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

Dispositivo dell'art. 799 Codice Civile

La nullità della donazione [775, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda(1), non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante(2) [377, 428 c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione(3) o vi hanno dato volontaria esecuzione(4) [590, 1423, 1444, 2034 c.c.].

Note

(1) Rientrano nella previsione in commento le donazioni che non posseggono i requisiti di forma richiesti dalla legge (v. art. 782 del c.c.) e quelle che hanno per oggetto beni futuri (v. art. 771 del c.c.).
Non sono, invece, confermabili le donazioni illecite, ossia contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343 del c.c.).
Gli atti di liberalità annullabili sono convalidabili ai sensi dell'art. 1444 del c.c..
(2) Per il donante è, invece, possibile ripetere l'atto.
(3) La conferma deve essere data indicando il negozio invalido, la causa di invalidità e l'intenzione di voler rendere valido l'atto, similmente a quanto previsto dall'art. 1444 del c.c..
(4) L'esecuzione deve essere posta in essere con la consapevolezza della causa di invalidità.

Ratio Legis

Poichè dopo la morte del donante è preclusa la possibilità di ripetere l'atto, si riconosce eccezionalmente la possibilità di convalidare un negozio nullo (principio di conservazione del negozio).

Spiegazione dell'art. 799 Codice Civile

L’articolo corrisponde, nella sostanza soltanto, perché nella forma se ne allontana, all’art. #1311# del vecchio codice del 1865; uno dei pochi articoli, in verità, che hanno dato alla dottrina maggior argomento di discussioni. Eppure esso, che a noi deriva dal diritto romano, attraverso il diritto canonico ed il codice napoleonico (che lo limitava alle sole donazioni) è apparso sempre poggiato su di un fondamento razionale e ritenuto quindi necessario, tanto che anche il codice attuale - pur modificato - ne ripete il contenuto.
L’articolo in esame è applicabile qualunque sia la causa che invalidi la donazione; quindi, non soltanto se si tratti di nullità formali (requisiti estrinseci) ma anche nel caso di incapacità del donante e di vizi della sua volontà (requisiti intrinseci); in sostanza, esso rende possibile che una donazione, invalida per una di tali cause, sia volontariamente confermata (termine senza dubbio più corretto di quello di “ratifica”), o eseguita dagli eredi od aventi causa dal donante dopo la di lui morte.
Resta da spiegare come gli eredi o aventi causa dal donante possano confermare o dare esecuzione ad un negozio giuridico nullo che neppure l’autore di esso potrebbe convalidare. La questione, in passato, ha tenuto divisi gli autori, che hanno proposto varie spiegazioni. In questa sede non è possibile considerarle, anche perché il loro interesse si rivelerebbe oggi quasi del tutto meramente storico, in quanto gran parte delle difficoltà di dare una soddisfacente soluzione al problema derivava dal fatto che, nel codice precedente, l’art. #1311# seguiva il #1310# in cui si escludeva recisamente che un atto nullo in modo assoluto per difetto di forma avesse potuto essere sanato con qualche atto confermativo. Ora, il codice attuale ha disancorato l’art. 799, corrispondente al #1311#, dall'art. #1310#. Poiché non è dubbio che il nuovo articolo ponga una disciplina autonoma all’ipotesi in esso contenuta, spiegazione sufficiente sembra essere quella che nell’articolo in esame è previsto un caso di adempimento di un’obbligazione naturale a carico degli eredi del donante o suoi aventi causa. Se si intendesse obiettare che un'identica facoltà avrebbe dovuto essere - ed invece non è stata - riconosciuta al donante che, legittimato come i suoi eredi a far valere la nullità potrebbe, al pari di costoro, ritenere più opportuno dare volontaria esecuzione all’atto di liberalità e quindi confermarlo, non è difficile opporre come non vi sia alcun motivo per evitare che il donante, ancora in vita, ripeta la donazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

383 Alla fine di questo capo ho introdotto una nuova disposizione (art. 799 del c.c.) la quale riproduce, con opportuni miglioramenti di forma, la norma dell'art. 1311 del codice del 1865 sulla possibilità di ratifica di donazioni nulle da parte degli eredi del donante. Poiché per i testamenti si è in proposito formulata una norma generale, mi è parso necessario ripeterla in questa sede anche per le donazioni.

Massime relative all'art. 799 Codice Civile

Cass. civ. n. 10065/2020

L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2018).

Cass. civ. n. 2700/2019

L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444c.c. art. 1444 - Convalida c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/02/2014).

Cass. civ. n. 24235/2018

La donazione compiuta dal rappresentante privo di potere non può essere né ratificata né convalidata dagli eredi del donante, atteso che l'art. 1399 c.c. non è applicabile alla donazione e che la convalida ai sensi dell'art. 799 c.c. presuppone una donazione nulla, ma compiuta personalmente dal donante.

Cass. civ. n. 1545/1974

La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa d'invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

Cass. civ. n. 1964/1968

La conferma di una donazione nulla è operante, solo se colui che manifesta la volontà di convalidare è sicuramente a conoscenza della nullità.

Cass. civ. n. 1867/1967

La donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo. Una convalida della donazione nulla può essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell'art. 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante. Tale conferma, per essere idonea allo scopo, deve essere posta in essere mediante un atto giuridico, non necessariamente redatto per iscritto e contenente tutti i requisiti stabiliti dall'art. 1444 c.c.

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