Cass. civ. n. 10065/2020
L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2018).
Cass. civ. n. 2700/2019
L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444c.c. art. 1444 - Convalida c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/02/2014).
Cass. civ. n. 24235/2018
La donazione compiuta dal rappresentante privo di potere non può essere né ratificata né convalidata dagli eredi del donante, atteso che l'art. 1399 c.c. non è applicabile alla donazione e che la convalida ai sensi dell'art. 799 c.c. presuppone una donazione nulla, ma compiuta personalmente dal donante.
Cass. civ. n. 1545/1974
La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'atto deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, cioè l'indicazione del negozio invalido e della causa d'invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.
Cass. civ. n. 1964/1968
La conferma di una donazione nulla è operante, solo se colui che manifesta la volontà di convalidare è sicuramente a conoscenza della nullità.
Cass. civ. n. 1867/1967
La donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla con efficacia
ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo. Una convalida della donazione nulla può essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell'art. 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante. Tale conferma, per essere idonea allo scopo, deve essere posta in essere mediante un atto giuridico, non necessariamente redatto per iscritto e contenente tutti i requisiti stabiliti dall'art. 1444 c.c.