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Articolo 781 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Donazione tra coniugi

Dispositivo dell'art. 781 Codice Civile

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi(1).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1973, n. 91 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

375 Un problema che ha dato luogo a molte discussioni è quello relativo all'abolizione del tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi. Il progetto preliminare aveva seguito in proposito il sistema del codice Napoleone, stabilendo che la donazione tra coniugi è valida, ma sempre revocabile. Il progetto definitivo, pur accogliendo sostanzialmente l'innovazione, aveva preferito, per ragioni di tecnica giuridica, parlare, anzichè di revocabilità, di annullabilità della donazione, legittimando ad agire il solo donante. E' stato invece proposto di ripristinare il divieto assoluto sancito dall'art. 1054 del codice del 1865. Ho accolto tale voto, perché ho considerato che la possibilità di donazione tra coniugi, sia pure nei limiti fissati dal progetto, mentre costituisce un grave pericolo, non risponde ad un'esigenza degna di tutela. Infatti il trapasso dei beni da un coniuge all'altro mediante donazione può profondamente turbare il regime delle loro relazioni, che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari. D'altra parte, finché entrambi i coniugi sono in vita, ciascuno gode dei beni dell'altro, essendo in comunione di vita con lui, mentre, per il caso di morte di un coniuge, l'altro potrà essere favorito con disposizione testamentaria. Il tradizionale divieto, dunque, se è necessario per mantenere integra la solidarietà morale e materiale della famiglia, non pregiudica in alcun modo la posizione di prestigio della moglie di fronte al marito. Ho peraltro richiamato espressamente nel testo coordinato (art. 781 del c.c.) la norma dell'art. 770, secondo comma, che fa salve le donazioni conformi agli usi, per evitare ogni dubbio proposito.

Massime relative all'art. 781 Codice Civile

Cass. civ. n. 19029/2008

Le domande di nullitą della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullitą della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalitą ; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullitą della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

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