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Articolo 778 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mandato a donare

Dispositivo dell'art. 778 Codice Civile

È nullo [1418 ss. c.c.] il mandato [1703 c.c.] con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario(1) o di determinare l'oggetto della donazione(2).

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso [631 comma 2 c.c.]

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti [631 comma 2 c.c.].

Note

(1) Si parla in proposito di mandato a donare "cui voles".
(2) E' il c.d. mandato a donare "quae voles".

Ratio Legis

Poichè la donazione è un atto personale ed è caratterizzata dallo spirito di liberalità, non è ammesso che il donante dia mandato ad un terzo per determinare l'identità del donate e l'oggetto della donazione, se non entro gli stretti limiti individuati dalla norma in commento.

Brocardi

Etiam per interpositam personam donatio consumari potest

Spiegazione dell'art. 778 Codice Civile

Questo articolo risolve una questione che sotto il vecchio codice del 1865 era oggetto di gravi dubbi in dottrina e in giurisprudenza. La tradizione romanistica, il carattere della donazione di atto personale, l’intrasmissibilità dell’animus donandi, sono le ragioni decisive che escludono che possa affidarsi ad un altro soggetto l’incarico di donare i propri beni; inoltre, la necessità di ovviare al pericolo che il donante possa, d'un tratto, vedersi spogliato dei suoi beni, spiega la nullità dell’incarico a taluno affidato di donare quae voles.
A questi principi sembrano segnare due eccezioni i commi 2 e 3: il comma 2 consente la donazione a favore di una persona che il terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso; il comma 3 consente la donazione di una cosa da determinarsi da un terzo tra più cose indicate dal donante ed entro i limiti del valore dal donante stesso stabiliti. In verità non si tratta di eccezioni, poiché non è un mandato a donare et quae voles che quei commi autorizzano: essi consentono soltanto che sia affidata al terzo una scelta che questi farà tenendo presenti i particolari criteri già fissati dal donante; in altri termini, il terzo non è l’arbiter dei motivi di affetto o di gratitudine che costituiscono il movente della donazione; il donante ha già da sé valutato quei motivi e solamente affida all’arbitrium boni viri del mandatario o la determinazione della persona che possiede quelle date qualità da lui volute o sia più meritevole fra quelle verso le quali egli nutre in pari grado spirito di filantropia, oppure gli affida la determinazione concreta dell’oggetto della donazione, nella sua entità già valutato approssimativamente. E, non trattandosi di arbitrium merae voluntatis, ma di arbitrium boni viri, l’operato del terzo non si sottrae al controllo del giudice di merito.
Il mandato, nelle ipotesi di cui ai capoversi, deve essere speciale, deve esser redatto per atto pubblico e deve contenere l’indicazione del donatario e della cosa da donare.
La disposizione degli ultimi due capoversi ha una rispondenza in quella contenuta nel secondo comma dell’art. 631, relativa alla determinazione, da parte del terzo, della persona dell'erede o del legatario; ma, in materia di donazione, non torna applicabile, per ovvi motivi, la norma di cui all’ultimo capoverso dell’art. 631 che, in caso di mancata designazione da parte del terzo, affida questa all’autorità giudiziaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 778 Codice Civile

Cass. civ. n. 5073/2023

In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).

Cass. civ. n. 6016/2019

Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare, per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a un notaio che aveva rogato una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016).

Cass. civ. n. 12991/2012

La nullità del mandato a donare, prevista dall'art. 778 c.c., si estende all'atto di donazione che sia stato stipulato in esecuzione del mandato espressamente sanzionato con la nullità del legislatore. È, pertanto, responsabile della contravvenzione di cui all'art. 28, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio che roghi un atto di donazione, in cui il donante sia rappresentato dal suo procuratore in forza di procura, ricevuta dallo stesso notaio senza la presenza di testimoni, priva della designazione del donatario e della specifica indicazione dei beni oggetto della donazione.

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