Non è valida(1) la rinunzia preventiva(2) alla revocazione della donazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.].
Note
(1)
Tale rinuncia è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
(2)
E' ammessa la rinuncia successiva.
Non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che emerga, anche per comportamenti concludenti, la volontà del donante di non esercitare la facoltà di revoca, pur essendo a conoscenza di fatti che gli consentirebbero la proposizione della relativa domanda giudiziale.
Non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che emerga, anche per comportamenti concludenti, la volontà del donante di non esercitare la facoltà di revoca, pur essendo a conoscenza di fatti che gli consentirebbero la proposizione della relativa domanda giudiziale.