Il motivo illecito(1) [1345 c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità(2) [626 c.c.].
Note
(1)
Deve, cioè, essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343, 1345 del c.c.).
(2)
Il motivo illecito non deve necessariamente risultare dall'atto ma deve essere da questo desumibile interpretando la volontà del donante.