Si disputava dai pandettisti se per il diritto romano il donante fosse tenuto a garantire il donatario per i vizi occulti della cosa donata e la quasi totalità aveva riconosciuto tale obbligo in tutti i casi nei quali era ammessa la garanzia per evizione, anche quando le due specie di garanzia si fondassero su diversa base; infatti, mentre quella per evizione è dovuta per la condizione giuridica della cosa (non di proprietà del donante), l’altra, per i vizi occulti, è determinata dallo stato di fatto o stato naturale di questa (inidoneità della cosa all’uso cui è destinata). La dottrina, vigente il vecchio codice del 1865, aveva, in prevalenza, accolto la stessa soluzione, sempre quando si fossero verificate le ipotesi degli articoli #1077# e #1396#.
Oggi il codice attuale ha riconosciuto un obbligo del donante a garantire il donatario per i vizi o difetti occulti della cosa donata purché sia stipulato un patto speciale, o il donante sia in dolo: nel primo caso, l’obbligo del donante deriva ex pacto; nel secondo da una responsabilità personale, da un fatto proprio che può anche essere un atto delittuoso.
Si deve escludere la garanzia in caso di contegno reticente? Il problema va oggi risolto non diversamente che in diritto romano, il quale assimilò la reticenza consapevole ed intenzionale al dolo.