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Articolo 798 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilitą per vizi della cosa

Dispositivo dell'art. 798 Codice Civile

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo [789 c.c.](1).

Note

(1) In caso di donazione modale, ove il vizio abbia ridotto il valore del bene, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere solo nei limiti del reale valore del bene. Se ha già adempiuto all'obbligazione oltre tale valore, ha diritto a ricevere un indennizzo.

Ratio Legis

Trattandosi di atto di liberalità, la responsabilità del donante per l'ipotesi in cui il bene sia viziato è molto ristretta rispetto alle altre ipotesi di trasferimento del bene (cfr. art. 1490 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 798 Codice Civile

Si disputava dai pandettisti se per il diritto romano il donante fosse tenuto a garantire il donatario per i vizi occulti della cosa donata e la quasi totalità aveva riconosciuto tale obbligo in tutti i casi nei quali era ammessa la garanzia per evizione, anche quando le due specie di garanzia si fondassero su diversa base; infatti, mentre quella per evizione è dovuta per la condizione giuridica della cosa (non di proprietà del donante), l’altra, per i vizi occulti, è determinata dallo stato di fatto o stato naturale di questa (inidoneità della cosa all’uso cui è destinata). La dottrina, vigente il vecchio codice del 1865, aveva, in prevalenza, accolto la stessa soluzione, sempre quando si fossero verificate le ipotesi degli articoli #1077# e #1396#.
Oggi il codice attuale ha riconosciuto un obbligo del donante a garantire il donatario per i vizi o difetti occulti della cosa donata purché sia stipulato un patto speciale, o il donante sia in dolo: nel primo caso, l’obbligo del donante deriva ex pacto; nel secondo da una responsabilità personale, da un fatto proprio che può anche essere un atto delittuoso.
Si deve escludere la garanzia in caso di contegno reticente? Il problema va oggi risolto non diversamente che in diritto romano, il quale assimilò la reticenza consapevole ed intenzionale al dolo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

382 E' stato ritenuto troppo rigoroso il criterio del progetto, che stabiliva la responsabilità del donante per vizi occulti della cosa donata quando avesse «dichiarato» che essa era immume da vizi. Mi sono reso conto di questa preoccupazione, considerando che il primo libro, a proposito del patrimonio familiare e della dote, afferma la responsabilità del costituente in caso di patto speciale o di dolo. Sarebbe stato senzia dubbio ingiustificato seguire in questa sede un criterio di stretto rigore, mentre, se mai, una maggior tutela per i donatori si esigerebbe proprio nei casi di costituzione di patrimonio familiare o di dote, atteso le finalità di quelle donazioni. Ho adottato pertanto un criterio uniforme, formulando l'art. 798 del c.c. analogamente all'art. 180.

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