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Articolo 230 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Impresa familiare

Dispositivo dell'art. 230 bis Codice Civile

(1)Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251](2), il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro(3) nella famiglia(4) o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa(5). I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire(6) sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [37 Cost.](7).

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge(8), i parenti entro il terzo grado(9); gli affini [78] entro il secondo(10); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo(15).

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi(11). Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro(12), ed altresì in caso di alienazione dell'azienda(13). Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria [713 ss. c.c.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme(14).

Note

(1) L'articolo e la sezione VI sono stati inseriti dall'art. 89 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il diverso rapporto configurabile potrebbe essere rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (di cui all'art. 2214 del c.c.), dal contratto di società (di cui all'art. 2251 del c.c.) oppure dall'associazione in partecipazione (di cui all'art. 2549 del c.c.).
(3) L'attività di lavoro è ampia, e spazia dall'attività commerciale, a quella industriale, a quella agricola, ed escludendovi quelle assicurative e bancarie; le mansioni da svolgersi all'interno dell'impresa familiare potranno quindi consistere in attività manuali, intellettuali, di manodopera o gestorie, sino alle funzioni esecutive e decisionali (come la cessazione dell'impresa).
(4) Non sempre il lavoro domestico, svolto all'interno della famiglia, rileva per l'impresa familiare: esso deve effettivamente costituire un contributo per l'impresa, e tale contributo potrà ben essere l'assunzione in via esclusiva dei compiti familiari, tale da permettere al coniuge di dedicarsi totalmente all'accrescimento della produttività d'impresa (così Cass. 11007/1998).
(5) Le modalità di calcolo, non sussistendo quote, riguarderanno la volontà di ciascun partecipe espressa per capo, quindi a maggioranza di partecipanti aventi tutti il medesimo peso.
(6) Ci si riferisce ai casi di incapacità di agire, di minore età (art. 2 del c.c.) e di interdizione (art. 414 del c.c.).
(7) Relativamente all'attività di collaborazione domestica, esso non è ritenuto sufficiente a giustificare la partecipazione del coniuge all'impresa familiare, dovendosi configurare entrambi i requisiti della continuatività e dell'accrescimento della produttività dell'impresa; pertanto l'applicabilità del principio che si desume anche dall'art. 37 Cost. avviene qualora siano svolte le stesse mansioni.
(8) Certamente la cessazione del rapporto matrimoniale fa venire meno l'impresa familiare in ragione dell’inconfigurabilità di un persistente rapporto di coniugio (e del venir meno della stessa ratio); tale automatica conseguenza non potrà invece desumersi dalla mera separazione personale (legale e - a fortiori - di fatto), che non pone nel nulla il vincolo matrimoniale.
(9) Già prima partecipavano tutti i figli; con L. 219/2012 si è rafforzata tale parità tra figli legittimi, naturali ed adottivi, indipendentemente dal loro status. Si veda il novellato art. 315 del c.c., rubricato "Stato giuridico della filiazione" e che recita: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".
(10) Il rapporto di parentela non è da intendersi solo con il coniuge-imprenditore, ma anche con il di lui coniuge.
(11) A pena di inefficacia.
(12) Il diritto di partecipazione potrà cessare a seguito del recesso del titolare (trattasi di diritto potestativo), per i fatti soggettivi connessi alla vita del familiare (ad es. la morte o l'età talmente avanzata da non consentirne un esercizio lavorativo), o per fatti strettamente attinenti all'attività imprenditoriale.
(13) Il familiare potrà cedere il diritto di partecipare, privilegiando però coloro che hanno operato nella stessa azienda e solo con il consenso unanime di tutti coloro che già partecipano all'impresa.
(14) Anche alla comunione tacita familiare si applicano le medesime norme or ora descritte per l'impresa familiare, oltre all'integrazione apportata dagli usi vigenti nel settore agricolo qualora compatibili, al fine di consentire l'estensione delle garanzie operanti per l'impresa familiare anche alla fattispecie qui emergente.
(15) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»".

Ratio Legis

L'art. 230 bis è stato inserito nel codice civile dall'art. 69 della l. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia.
La norma ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto: in precedenza, il lavoro dei familiari riceveva una tutela limitata, soprattutto nel settore agricolo. Generalemente, il lavoro prestato nell'ambito di un'impresa familiare veniva considerato come prestazione a titolo gratuito: l'esistenza di un rapporto di lavoro non era presunta, ma doveva essere provata al fine di dimostrare che esisteva un diritto alla retribuzione.

Vi sono due tesi sulla natura dell'impresa familiare: secondo alcuni si tratta di un'impresa collettiva (anche se priva di carattere societario); per altri, essa costituisce comunque un caso di impresa individuale (poiché le norme in essa contenute riguardano esclusivamente i rapporti interni fra i soggetti che collaborano all'attività) della quale sarebbe titolare dell'attività di impresa soltanto il coniuge imprenditore.

Le due opinioni dottrinali conducono ad esiti differenti anche per quanto riguarda il regime della responsabilità per le obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività. Secondo la prima teoria la responsabilità grava su tutti i contitolari dell'azienda, che devono rispondere con il loro patrimonio personale; la seconda impostazione, al contrario, esclude la responsabilità dei familiari per i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa, poiché manca una vera e propria contitolarità sull'azienda.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 230 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 9198/2022

In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori, che non sono contitolari dell'impresa familiare, costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito "pro quota" agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa.

Cass. civ. n. 1401/2021

In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato; ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva espunto dal calcolo della quota l'aumento di valore di mercato degli immobili imputabile all'introduzione della moneta unica). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/11/2016).

In tema di impresa familiare, la quota spettante al familiare partecipante al momento della cessazione, ex art. 230-bis c.c., va determinata esclusivamente sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto nell'impresa ed è relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali.

Cass. civ. n. 11533/2020

L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicchè mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito. (Nella specie, la S.C. ha escluso di poter ritenere la partecipazione all'impresa familiare del congiunto che aveva offerto contributi finanziari ed occasionali consulenze profesionali, ma non aveva prestato attività lavorativa continuativa per l'impresa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/10/2015).

Cass. civ. n. 34168/2019

In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico.

Cass. civ. n. 3454/2019

In tema d'imposta locale sui redditi (ILOR), i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare ed i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d'impresa, con la conseguenza che - indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, sia esso dipendente, autonomo o equiparato - devono essere esclusi dall'assoggettamento ad Ilor, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 599 del 1973, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980: ne consegue che l'art. 115 del T.U. approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, che espressamente prevede detta esclusione, ha valore meramente ricognitivo di una disposizione già emergente dal sistema, col corollario che la sua applicabilità prescinde dalle disposizioni di diritto intertemporale dettate dall'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, con riguardo alle sole previsioni innovative del citato testo unico. (Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ANCONA, 01/06/2012).

Cass. civ. n. 32698/2018

In tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2014).

Cass. civ. n. 27966/2018

In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante.

Cass. civ. n. 10147/2017

In tema di impresa familiare, è sufficiente, ai fini dell’operatività della prelazione di cui all’art. 230-bis, comma 5, c.c., una volta accertata la partecipazione all’attività, che vi sia stato un trasferimento d’azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluente che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell’azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, poiché la norma tutela il familiare estromesso e non colui che sia stato incluso nella vicenda traslativa, senza che rilevi il requisito dell’estraneità di cui all’art. 732 c.c., norma richiamata dall’art. 230-bis solo “in quanto compatibile”.

Cass. civ. n. 17639/2016

In tema di lavoro familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto di cui al comma 5 dell'art. 230 bis c.c. deve aversi riguardo, in virtù del rinvio all'art. 732 c.c., al momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l'impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito, in ragione del prodursi degli effetti della medesima alla data dello scioglimento del rapporto.

Cass. civ. n. 5224/2016

In tema di impresa familiare, la predeterminazione, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 576 del 1975 e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità, come è sufficiente ai fini fiscali, o di un negozio giuridico, può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere gli utili - della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa familiare che dell'entità della propria quota di partecipazione ai proventi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con essi, "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che i proventi - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.

Cass. civ. n. 24560/2015

L'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari, in ciò differenziandosi dall'impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone, e dalla società, con la quale è incompatibile. L'inesistenza di quote in base alle quali determinare gli utili da distribuire implica che questi ultimi sono assegnati in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o all'acquisto di beni.

Cass. civ. n. 23676/2014

L'esercizio dell'impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l'assenza nell'art. 230 bis cod. civ. di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l'irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario. Tale soluzione, inoltre, è coerente con una interpretazione teleologica della norma - introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151) - che, come si evince dall'"incipit" dell'art. 230 bis cod. civ. ("salvo sia configurabile un diverso rapporto"), prefigura l'istituto dell'impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile.

Cass. civ. n. 14580/2010

Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa è necessario il positivo accertamento dell'effettiva costituzione di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del "nomen" della società o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco né la qualificazione dei familiari come collaboratori dell'impresa familiare, né l'eventuale condivisione degli utili, trattandosi d'indicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla "affectio societatis".

Cass. civ. n. 27475/2008

In tema di lavoro familiare, l'art. 230 bis c.c., che richiama l'art. 732 c.c. «nei limiti in cui è compatibile » va interpretato coerentemente con le finalità dell'istituto, che è quella di predisporre una più intensa tutela del lavoro familiare ; ne consegue che la prelazione prevista dalla norma in favore del familiare, nel caso di alienazione dell'impresa familiare, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente (fino al momento in cui sia liquidata la quota del partecipe ), senza che all'applicazione di tale istituto possa essere d'ostacolo la mancanza di un sistema legale di pubblicità dell'impresa familiare, avendo il legislatore inteso tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni.

Cass. civ. n. 17057/2008

Ai sensi dell'art. 230 bis c.c., gli utili da attribuire ai partecipanti all'impresa familiare vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l'impresa, restando a carico del partecipante che agisce per il conseguimento della propria quota l'onere di provare la consistenza del patrimonio familiare e l'ammontare degli utili da distribuire (nella specie, la S.C. ha rilevato che la sentenza di merito aveva accertato, con adeguata istruttoria, che il mantenimento del partecipante e dell'intera famiglia era assicurato con redditi diversi da quelli provenienti dall'impresa familiare di rivendita di tabacchi e, in ispecie, dall'attività di idraulico svolta continuativamente e dai proventi di due immobili in comproprietà ).

Cass. civ. n. 27839/2005

Ai sensi dell'art. 230 bis c.c., lo svolgimento da parte del coniuge del titolare di impresa familiare del lavoro casalingo non è sufficiente, di per sé, a giustificare la partecipazione del coniuge stesso all'impresa familiare, in quanto ai fini del riconoscimento dell'istituto residuale della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno ), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi ). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito,che aveva escluso la partecipazione del coniuge all'impresa familiare evidenziando che il mancato utilizzo della sua collaborazione, se non in brevi periodi, lungi dal configurare un contributo all'azienda, esprimeva solo scelte di organizzazione del nucleo familiare ).

Cass. civ. n. 20157/2005

Il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risulta dall'incipit dell'art. 230 bis c.c., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto — parente entro il terzo grado o affine entro il secondo — che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area limitata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio. la sentenza di merito che aveva, contraddittoriamente, escluso il lavoro subordinato e individuato una causa gratuita dell'attività di collaborazione all'impresa a fronte di un corrispettivo periodico per l'attività di servizio ai tavoli svolta dalla nuora).

Cass. civ. n. 15298/2005

Il bene immobile acquistato congiuntamente dai coniugi compartecipi di un'impresa familiare dopo l'inizio dell'impresa si presume sia stato acquistato con denaro proveniente dagli utili dell'attività comune, e pertanto ad esso si applicano le regole dettate dall'art. 230 bis c.c.; la presunzione può essere superata dalla prova di circostanze atte ad escludere tale provenienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per difetto di motivazione, non avendo essa adeguatamente considerato nè l'anteriorità dell'impresa rispetto agli acquisti, nè il breve tempo intercorso tra la costituzione dell'impresa e gli acquisti stessi).

Cass. civ. n. 7223/2004

A differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 e ss. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili; ne consegue che, in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone, ma l'impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano per intero nell'asse ereditario del de cuius, rispetto a tali beni i componenti dell'impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull'azienda.

Cass. civ. n. 19683/2003

Il diritto del partecipante all'impresa familiare di percepire la quota degli utili, nella misura pattuita per la distribuzione periodica, permane finchè sussiste la predetta impresa, la cui cessazione può derivare anche da una manifestazione di volontà contraria a quella che ne determinò la costituzione.

Cass. civ. n. 11881/2003

Il tema di impresa familiare, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 230 bis c.c., con riferimento all'attività lavorativa svolta nell'impresa commerciale gestita da una società in nome collettivo di cui sia compartecipe il congiunto (o l'affine ) del lavoratore, poiché il concetto di lavoro familiare, applicabile alle sole imprese individuali, è estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in particolare, non essendo configurabile nell'ambito della medesima compagine la coesistenza di due rapporti, uno fondato sul contratto di società e l'altro, fra il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità.

Cass. civ. n. 9897/2003

A differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 e ss. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto ad una quota degli utili, e ciò anche nel caso in cui uno dei beni aziendali sia di proprietà di alcuno dei familiari. Ne consegue che, mentre nel caso di società semplice con due soli soci, l'esclusione di uno di loro è pronunciata dal tribunale su istanza dell'altro (art. 2287, comma terzo, c.c.), il diritto potestativo di recedere dall'impresa familiare spettante al titolare, e quello eventuale di determinarne la cessazione, è esercitabile attraverso una semplice manifestazione di volontà, salvo il diritto degli altri familiari alla liquidazione della loro quota e, in caso di recesso privo di giustificazione, al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 9683/2003

In tema di impresa familiare (art. 230 bis c.c. ), la predeterminazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975 (integrativo dell'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 ) e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità (come è sufficiente ai fini fiscali ) o di un negozio giuridico (non incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare ), può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ) agli utili dell'impresa.

Cass. civ. n. 13849/2002

La continuità dell'apporto richiesto dall'art. 230 bis c.c. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui essa aveva ritenuto accertata la sussistenza di un apporto continuativo idoneo a configurare la partecipazione all'impresa familiare alla stregua della redazione giornaliera della contabilità, della tenuta dei rapporti con i fornitori, dell'aiuto, anche se non continuativo, all'esercizio dell'attività aziendale).

Cass. civ. n. 5603/2002

Ai fini del riconoscimento dell'istituto — residuale — della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di un'attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi).

Cass. civ. n. 3520/2000

A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sè societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, l'affectio societatis, si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis, c.c., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione — ad esempio — in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario.

Cass. civ. n. 901/2000

Nell'ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa familiare l'attività di studio del familiare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diploma di laurea in farmacia integra il requisito della partecipazione all'impresa ai fini dell'art. 230 bis c.c. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possibile vendere i farmaci, sicché l'attività in argomento costituisce un investimento nella formazione professionale economicamente valutabile in quanto può escludere la necessità dell'oneroso ricorso dell'impresa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del suddetto investimento in quanto una tale evenienza, rientrante nel normale rischio di impresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.

Cass. civ. n. 11921/1999

Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis c.c., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni; la maturazione di tale diritto dalla quale decorrono rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c., in relazione alla riconducibilità della collaborazione continuativa all'impresa familiare ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. coincide di regola, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.

Cass. civ. n. 11689/1999

Nell'impresa familiare le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi sono adottate da tutti i familiari che partecipano all'impresa stessa, sicché da tanto è dato desumere che vi è una partecipazione paritetica di tutti i suoi componenti all'organizzazione ed all'esercizio della stessa.

Cass. civ. n. 11332/1999

La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione, nonché dell'accrescimento della produttività dell'impresa (?beni acquistati? con gli utili, ?incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento?) in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, mentre non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività, il cui ammontare prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, ai quali è invece commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare.

Cass. civ. n. 1917/1999

Ai fini della disciplina di diritto internazionale privato, nel regime anteriore alla riforma introdotta con la legge 31 maggio 1995 n. 218, è da escludere che l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. sia riconducibile ai rapporti di famiglia (art. 17 preleggi), ma si tratta di un rapporto contrattuale (art. 25 preleggi), fonte di diritti ed obblighi tra le parti, atteso che la costituzione dell'impresa familiare non è automatica, ma richiede la manifestazione di volontà delle parti che può essere espressa anche per fatti concludenti.

Cass. civ. n. 11007/1998

L'art. 230 bis c.c. riconosce il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare. Consegue, che quando sia prevista una partecipazione agli utili dell'impresa per l'attività familiare, come contemplato dall'art. 230 bis c.c., deve ritenersi che tale attività sia considerata dalle parti non come semplice esplicazione dei doveri istituzionalmente connessi col matrimonio, ma con assunzione in via esclusiva e preponderante, dei compiti familiari, normalmente divisi col coniuge, il quale, sollevato da essi, è messo in condizioni di dedicarsi totalmente all'accrescimento della produttività d'impresa.

Cass. civ. n. 4171/1997

La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sè anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.

Cass. civ. n. 1525/1997

La mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sè insufficiente ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri di cui agli artt. 143 e 147 c.c. ad integrare il requisito della partecipazione all'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c., può valere ad individuare nel soggetto la qualità di partecipe alla detta impresa qualora risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni o servizi proprio dell'impresa familiare. Infatti a norma del menzionato art. 230 bis l'attività di lavoro prestata in modo continuativo nell'impresa familiare conferisce titolo per partecipare, in proporzione alla quantità e qualità della prestazione resa, agli utili e agli incrementi aziendali, sicché tale attività non può che esser determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dall'apporto del partecipante, restando peraltro escluso che nel caso di impresa familiare costituita in base a specifici accordi anziché per facta concludentia sorga a favore delle parti stipulanti una presunzione assoluta di fattiva collaborazione nell'impresa, insuscettibile di prova contraria.

Cass. civ. n. 1304/1997

Qualora l'impresa familiare prevista dall'art. 230 bis c.c., sia stata costituita a seguito di negozio ritualmente formalizzato mediante atto scritto, chi intenda contestare la configurabilità in concreto di siffatta impresa per essere rimasto ineseguito l'accordo che vi ha dato origine, ha l'onere di dimostrare rigorosamente tale inesecuzione, provando che è in realtà mancata quella effettiva collaborazione che dell'impresa familiare costituisce elemento essenziale.

Cass. civ. n. 10412/1995

Il potere di gestione ordinaria dell'impresa familiare spetta ex art. 230 bis esclusivamente al titolare della stessa e l'eventuale esercizio di tale potere in violazione degli obblighi scaturenti dalla norma suddetta comporta non l'invalidità degli atti posti in essere ma unicamente l'obbligo di risarcire i danni provocati.

Cass. civ. n. 2060/1995

La configurazione dell'impresa familiare — con la correlativa competenza del giudice del lavoro —, pur essendo «residuale» (nel senso che ricorre quando le parti non abbiano diversamente qualificato, neanche per facta concludentia, il loro rapporto), ha carattere imperativo e non può eludersene l'applicazione, senza che sia necessaria una formale dichiarazione negoziale al riguardo, quando difetti una diversa pattuizione regolatrice del rapporto.

Cass. civ. n. 89/1995

Ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., la concreta collaborazione del partecipante all'impresa familiare - istituto la cui costituzione non può essere automatica, senza alcuna volontà degli interessati, ma al contrario, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti, e cioè da fatti volontari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie, ben potendo l'imprenditore rifiutare la partecipazione del familiare all'impresa, opponendosi all'esercizio di attività lavorativa nell'ambito di essa -, se, in mancanza di accordi convenzionali, non può ridursi, nel caso del coniuge, all'adempimento dei doveri istituzionalmente connessi al matrimonio, non viene tuttavia meno qualora l'attività dallo stesso svolta, sebbene diretta, in via immediata, a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, assuma rilievo nella gestione dell'impresa, in quanto funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini propri di produzione o di scambio di beni o di servizi.Infatti, se è vero che l'art. 230 bis cod. civ. considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione, in modo continuativo, dell'attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradurre (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante.

Cass. civ. n. 11786/1993

L'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale, in quanto appresta una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ricondotti in passato ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che l'istituto, e la correlativa competenza del giudice del lavoro, non è configurabile quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia, estrinsecantesi in un'attività economica produttiva, trovino il loro fondamento in un diverso rapporto contrattuale, quale quello di società.

Cass. civ. n. 697/1993

La configurabilità del rapporto d'impresa familiare dedotto nell'atto introduttivo del giudizio — con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro — non può essere esclusa per la mancanza di un atto scritto costitutivo dell'impresa disciplinata dall'art. 230 bis c.c., atteso che tale istituto, avente carattere residuale, non presuppone necessariamente una formale dichiarazione negoziale bensì una collaborazione (del familiare nell'impresa) non riconducibile ad una diversa pattuizione, la cui esistenza deve essere provata dalla parte che contesta la suindicata qualificazione del rapporto.

Cass. civ. n. 6559/1990

Nell'ambito dell'istituto «dell'impresa familiare» di cui all'art. 230 bis c.c., caratterizzato dall'assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo (quale riconosciuto dai partecipanti in forza della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto all'impresa stessa), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun componente, ed un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare — imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidamente con i suoi beni personali, diversi a quelli comuni ed indivisi dell'intero gruppo, anch'essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Ne consegue che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante all'impresa familiare.

Cass. civ. n. 323/1990

La circostanza che i diversi membri della famiglia trattengano per sé i proventi dei fondi da ciascuno d'essi coltivati non è preclusiva della configurabilità d'una impresa familiare coltivatrice, né è per sé dimostrativa dell'avvenuto scioglimento della stessa, che si attua, invece, con il consenso delle parti mediante la divisione del patrimonio comune oppure, limitatamente ad alcuno dei componenti della famiglia, per effetto di recesso o di esclusione (a seguito di decisione della maggioranza) con conseguente liquidazione dei diritti degli uscenti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 230 bis Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Angelo V. chiede
lunedì 18/05/2015 - Sicilia
“Il signor X ha fatto parte dal 1997 di una società familiare senza nessuna interruzione fino al 2014 data della cessazione; il signor X in questi anni ha ricevuto solo acconti utili gli verranno conteggiati gli ultimi 10 anni o dal 1997 al 2014?”
Consulenza legale i 21/05/2015
Il tema della prescrizione del diritto agli utili spettanti in virtù della collaborazione in una impresa familiare (art. 230 bis del c.c.) è stato oggetto di alcune pronunce della Corte di Cassazione, che ha chiarito la decennalità del termine prescrizionale, in virtù del fatto che tale rapporto lavorativo si concreta in una collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporto parasubordinato), al quale vanno applicati, quindi, gli istituti giuridici non solo di diritto processuale, ma anche di diritto sostanziale che trovano applicazione nei casi di veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

Con sentenza del 15 luglio 2009, n. 16477, la Suprema Corte ha sancito: "Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis c.c., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni; la maturazione di tale diritto - dalla quale decorrono rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c., in relazione alla riconducibilità della collaborazione continuativa all'impresa familiare ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3 - coincide di regola, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante (Cass. civ., 22.10.1999, n. 11921; Cass. civ., 23.12.2003, n. 19683), sicché la prescrizione applicabile - ordinaria decennale, salva l'ipotesi di detto patto - comincia a decorrere da uno dei due summenzionati eventi" (nello stesso senso vedi anche Cassazione, Sez, Lavoro, n. 20273 del 27 settembre 2010).

Pertanto, nel nostro caso, la prescrizione del diritto agli utili inizia a decorrere dalla cessazione dell'impresa familiare. Poiché la chiusura dell'impresa è avvenuta nel 2014, il collaboratore ha ancora diritto a chiedere tutti gli utili non percepiti fin dall'inizio del rapporto lavorativo.

Angelo V. chiede
martedì 28/04/2015 - Sicilia
“Un componente di una societa' familiare art. 230 bis cc non propietario della azienda per molti anni ha ricevuto solo acconto sugli utili; cessata la società chiede di regolarizzare il tutto; in un eventuale contenzioso si deve rivolgere al giudice del lavoro, al giudice societario o al giudice civile?”
Consulenza legale i 06/05/2015
In caso di controversia in merito ai diritti patrimoniali in tema di impresa familiare, la competenza è quella del giudice del lavoro.
Tale posizione è motivata in giurisprudenza attraverso la qualificazione del rapporto che si viene a instaurare tra l'imprenditore e i familiari - che prestano la loro attività lavorativa in modo continuativo - come lavoro parasubordinato.
Sul punto si vedano le più risalenti sentenze della Corte di Cassazione n. 5975/1997, n. 8033/1997 e n. 891/1988), ma anche la recente sentenza della sez. lavoro, 8.4.2015 n. 7007, che ha affermato: "La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito in proposito (Sez. 1, Sentenza n. 158 del 16/01/1990; Sez. 1, Sentenza n. 3411 del 10/05/1988; Sez. L, Sentenza n. 7460 del 12/12/1986; Sez. L, Sentenza n. 6069 del 23/11/1984) che, in tema d’impresa familiare, la cognizione del giudice del lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., non è circoscritta all’accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall’art. 230 bis cod. civ., ma comprende la domanda con la quale un coniuge, previo accertamento della partecipazione all’impresa familiare con l’altro coniuge, chieda, ai sensi della disposizione citata, l’attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell’impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna".
La Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 10906 del 30 ottobre 1998) aveva già affermato che in materia sussisteva la competenza del pretore giudice del lavoro: oggi la figura del pretore è stata soppressa, ma rimane il giudice del lavoro.

ALESSANDRA chiede
venerdì 23/09/2011 - Veneto
“Potrei avere informazioni riguardo la liquidazione di un figlio che ha lavorato come collaboratore ( 31% ) nell'impresa familiare del padre? Vi ringrazio e vi saluto”
Consulenza legale i 13/10/2011

Chi desidera uscire dall’impresa chiederà la liquidazione della propria quota. La liquidazione deve avvenire in denaro, salvo che gli interessati non concordino una liquidazione in natura.

Salvo diversa pattuizione, chi esce ha diritto a una liquidazione riferita all quota di utili e incrementi non distribuiti al momento della cessazione della collaborazione, tenuto conto anche dell'avviamento. Non si calcola il mantenimento goduto (che quindi non può essere sottratto dal conteggio). La liquidazione fa capo al titolare dell'impresa familiare.


Salvatore B. chiede
mercoledì 26/01/2011

“Deve essere denunciata all'INAIL la moglie, in una impresa familiare che si occupa di vendite di materiali edili con contratto di agenzia, che come attività prevalente risponde, da un telefono cellulare aziendale, da casa e non andando in ufficio, alle chiamate dei clienti ?”

Consulenza legale i 28/01/2011

Per gli agenti che svolgono attività in forma individuale non esiste un obbligo generalizzato di iscrizione all'INAlL, poiché non svolgono alcuna delle attività previste ed elencate all'articolo 1 del Testo Unico sugli infortuni n. 1124 del 1965 (manca il requisito della tutela per l’esercizio di un lavoro "pericoloso"); tuttavia, l'iscrizione è obbligatoria se nell'attività aziendale, oltre al titolare, vi sono dipendenti, soci, collaboratori familiari, collaboratori coordinati e continuativi. In tali casi occorre presen­tare domanda alla sede INAIL territorialmente competente.


A. O. chiede
domenica 23/10/2022 - Trentino-Alto Adige
“Vorrei sapere se gli introiti derivanti dall’impresa familiare e versati sul conto corrente intestato al titolare dell’impresa stessa rientrano nella comunione legale de beni, posto che il coniuge è uno dei tre collaboratori familiari.”
Consulenza legale i 27/10/2022
Va ricordato che - come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza - l’impresa familiare è e rimane un’impresa individuale; si veda ad es. Cass. Civ., Sez. Unite, 06/11/2014, n. 23676: “la disciplina dell'impresa familiare non è applicabile alla collaborazione prestata in favore di congiunti che svolgono attività imprenditoriale in forma societaria”.
Ancora, secondo Cass. Civ., Sez. I, 02/12/2015, n. 24560, “l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del c.c. appartiene solo al suo titolare, anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari, in ciò differenziandosi dall'impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone, e dalla società, con la quale è incompatibile. L'inesistenza di quote in base alle quali determinare gli utili da distribuire implica che questi ultimi sono assegnati in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o all'acquisto di beni”.
Ciò premesso, ad avviso di chi scrive la soluzione al quesito - proprio per le caratteristiche dell'impresa familiare - va ricercata nell’art. 177 del c.c., comma 1, lett. c., ai sensi del quale i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi rientrano nella c.d. comunionede residuo, ossia cadono in comunione al momento dello scioglimento di quest’ultima, se e nella misura in cui non siano stati consumati.
Come ha chiarito la giurisprudenza di merito (Tribunale Ascoli Piceno, 22/08/2017, n. 741), “il principio generale regolatore della comunione de residuo, è che costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c. tutti quei redditi individuali prodotti da ciascuno dei coniugi, sia derivanti da capitale, sia provenienti dalla propria attività, che residuino al tempo dello scioglimento della comunione, fino a tale momento rimanendo di pertinenza esclusiva del relativo titolare”.

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