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Articolo 78 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Affinità

Dispositivo dell'art. 78 Codice Civile

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge [76].

Nella linea e nel grado [75, 76] in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434 n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [117 ss.], salvi gli effetti di cui all'articolo 87 n. 4 [117 ss.].

Ratio Legis

Il rapporto di affinità è il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, e rispecchia nella linea e nel grado il rapporto di parentela che sussiste tra l'altro coniuge ed i suoi parenti. Non si estende agli affini di ciascun coniuge (ossia, ad es., tra i rispettivi suoceri dei coniugi).

Brocardi

Adfines inter se non sunt adfines
Adfines sunt viri et uxoris cognati
Adfinitas
Adfinitas est civile vinculum ex nuptiis sponsalibusve descendens
Adfinitas in coniuge superstite non deletur
Gradus adfinitatis nulli sunt
Inter consanguineos viri et uxoris nulla adfinitas contrahitur
Tot sunt gradus in cognatione, quot sunt generationes

Spiegazione dell'art. 78 Codice Civile

L'affinità nasce con il matrimonio dei coniugi, e riflette nella linea e nel grado il rapporto di parentela: così, come tra padre e figlio esiste un rapporto di parentela di primo grado, tra padre e moglie del figlio esiste rapporto di affinità di primo grado (in linea retta).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

84 Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anziché dire "salvo che per alcuni effetti specialmente determinati", si usasse l'espressione "salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso", ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacché sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. E' evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di "limite diverso", che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. E' stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 78 del c.c. per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 87 del c.c., n. 4).

Massime relative all'art. 78 Codice Civile

Cass. civ. n. 18064/2023

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 78, comma 3, cod. civ., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che "l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4", così prevedendo che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente.

Cass. civ. n. 2848/1978

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 78 Codice Civile

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S. V. chiede
martedì 21/04/2026
“Buongiorno, sono un dipendente privato di una media azienda che applica il contratto collettivo metalmeccanici industria. Ho perso vari anni fa mio padre con cui mia madre ha divorziato quando io avevo 4 anni. Da 30 anni convivo e risiedo con lei e suo marito (il mio patrigno) in quanto si è risposata 2 anni dopo il divorzio e siamo tutti nello stesso stato di famiglia. Ora il mio patrigno è deceduto e con lui avevo un rapporto di grande affetto al pari di un padre biologico. In questo caso posso usufruire del permesso retribuito di 3 giorni per lutto previsto dalla legge?”
Consulenza legale i 30/04/2026
Nel caso sottoposto, la disciplina applicabile deve essere ricostruita tenendo conto sia della normativa di legge sia della contrattazione collettiva di settore, che nel comparto metalmeccanico industria interviene in modo espresso sul punto.

Il diritto ai permessi retribuiti per lutto trova il suo fondamento generale nell’art. 4 della Legge 53/2000, attuato dal Decreto Interministeriale 278/2000, che riconosce al lavoratore tre giorni di permesso in occasione del decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado o di componenti della famiglia anagrafica.

Tale previsione è stata recepita e specificata dall’art. 16 del CCNL Metalmeccanici Industria, il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, oppure di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo. La norma contrattuale precisa, inoltre, che la disciplina si applica anche alla persona convivente con il lavoratore qualora il rapporto sia stabile da almeno due anni e risulti da certificazione anagrafica.

Ai fini di una corretta interpretazione della nozione di “famiglia anagrafica”, assume rilievo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, secondo cui essa è costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oppure da vincoli affettivi, purché coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia, che rappresenta il documento ufficiale idoneo a certificare tale situazione nei confronti dei terzi.

È opportuno precisare che la coabitazione costituisce requisito necessario ma non sempre sufficiente per l’integrazione di una famiglia anagrafica, potendo sussistere ipotesi di convivenza senza un’unica iscrizione anagrafica, come avviene, ad esempio, per gli studenti fuori sede. Tuttavia, nel caso di specie, tale problematica non si pone, in quanto la convivenza descritta è accompagnata dalla stabile iscrizione nel medesimo stato di famiglia da circa trent’anni, circostanza che assume valore decisivo.

Alla luce di tale quadro normativo e fattuale, la posizione appare giuridicamente tutelata sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, il patrigno, in quanto marito della madre, integra un rapporto di affinità di primo grado, rientrante tra le ipotesi considerate dalla normativa primaria. Dall’altro lato, e con ancora maggiore forza, egli era componente della famiglia anagrafica, come risultante da certificazione ufficiale, elemento che la legge e il contratto collettivo valorizzano in modo autonomo e sufficiente ai fini del riconoscimento del permesso.

Ne consegue che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per lutto deve ritenersi pienamente sussistente, fondato sia sul vincolo di affinità sia, in via autonoma e assorbente, sulla convivenza anagrafica formalmente attestata. Un eventuale diniego da parte del datore di lavoro si porrebbe, pertanto, in contrasto con la disciplina legislativa e contrattuale applicabile e risulterebbe giuridicamente censurabile.

In conclusione, il diritto alla fruizione del permesso per lutto appare pieno, attuale ed esigibile, con un fondamento normativo particolarmente solido proprio in ragione della convergenza tra previsione legale, disciplina collettiva e situazione anagrafica concretamente documentata.


R. T. chiede
martedì 04/02/2025
“Quando mio cognato, vedovo, figlio unico (la moglie era mia sorella) e senza figli passerà a miglior vita... chi saranno gli eredi?”
Consulenza legale i 05/02/2025
La persona della cui successione ci si interessa risulta essere vedovo, senza figli e senza fratelli e sorelle, mentre non viene precisato se lascia ascendenti.
In assenza di legittimari (sono tali ex art. 537 del c.c. il coniuge, i figli e gli ascendenti), il de cuius può disporre per testamento come vuole di tutto il suo patrimonio, senza dover rispettare alcuna quota di riserva.

Qualora non dovesse redigere testamento si aprirà, invece, la successione legittima, con applicazione delle regole dettate agli artt. 565 e ss. c.c.
Ciò significa che chiamati all’eredità del medesimo saranno i suoi parenti più prossimi (fino al sesto grado), mentre non potranno esserlo i parenti della defunta moglie, in relazione ai quali sussiste un rapporto di mera affinità (art. 78 c.c.).


Ferrante R. chiede
mercoledì 12/08/2020 - Campania
“La figlia della sorella della moglie (cognata) si può definire nipote, affine o senza nessun rappoorto neppure di affinità
Consulenza legale i 19/08/2020
La figlia della sorella della moglie si qualifica giuridicamente come “affine in linea collaterale di terzo grado del marito” e “nipote”, ossia “parente in linea collaterale di terzo grado” della moglie.

Ciò lo si ricava leggendo l’art. 78 c.c., il quale dà proprio la nozione di affinità, definendo tale il vincolo che lega un coniuge con i parenti dell’altro coniuge.

In particolare, il secondo comma di tale norma precisa che “Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge”.

Pertanto la prima operazione da compiere è quella di stabilire quale rapporto di parentela sussiste tra la propria moglie e la figlia della sorella.
Trattasi di un rapporto di parentela di terzo grado in linea collaterale, in quanto dalla figlia si sale alla madre (un grado), poi alla nonna materna (secondo grado) per poi ridiscendere alla sorella della madre (terzo grado).
Parenti in linea collaterale di terzo grado sono proprio quelli che, in linguaggio non giuridico, si definiscono “nipoti”.

A questo punto, applicando il secondo comma dell’art. 78 c.c., si avrà che la nipote della moglie sarà anche affine in linea collaterale di terzo grado del di lei marito.


Marco L. chiede
martedì 16/10/2018 - Emilia-Romagna
“Salve ho bisogno di un chiarimento sull'argomento eredità.
Spiego la mia situazione, ho i genitori naturali divorziati. Mio padre si è rifatto una vita costruendosi una casa e si è sposato in seguito con una persona A., la quale ha avuto in precedenza da l'ex marito due figli.
Ora questa persona A. è deceduta, qualora mio padre dovesse non esserci più che cosa succederebbe all'eredità sua e alla casa in sostanza? Dovrei dividere l'eredità con i figli di A.?”
Consulenza legale i 22/10/2018
Prima di rispondere è forse opportuno chiarire la distinzione tra parentela ed affinità.

La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso “stipite” (soggetto, in parole semplici, che si ha in comune risalendo all’indietro nell’albero genealogico).
Per costituire un rapporto di parentela è sufficiente e necessaria la consanguineità, ovvero rileva la sola discendenza biologica (non ha più importanza, infatti, che la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio o meno).
Unica eccezione alla regola è l’adozione di persone minori di età: in tale ultimo caso, anche se manca il vincolo di sangue, la parentela si consegue ugualmente; se l’adozione, invece, riguarda persone maggiorenni la parentela è esclusa.

L’affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (ad esempio la sorella della moglie, ovvero la cognata, sarà affine del marito).

Chiarita la distinzione tra parentela ed affinità, torniamo al caso di specie, nel quale chi pone il quesito è parente (precisamente il figlio) del padre divorziato ma non della defunta moglie di quest’ultimo.
I figli della deceduta, rispetto al marito attualmente in vita (padre di chi pone il quesito), non sono parenti ma solo affini: la conseguenza è che essi non parteciperanno in alcun modo della sua eredità.
L’unico parente del marito vedovo è il figlio, che ha posto il quesito, al quale solo andranno l’eredità paterna e quindi la casa, che non dovrà dividere in alcun modo con i figli della defunta donna.

Ciò, beninteso, se la casa era intestata solo al padre: se, al contrario, la casa dovesse essere stata intestata anche alla defunta moglie, è evidente che gli eredi di quest’ultima (i suoi figli) beneficeranno – per effetto della successione materna - della quota di proprietà dell’immobile che faceva capo alla loro madre e quindi, quando anche il marito morirà, il suo figlio naturale non potrà che ereditare l'immobile solo nella quota di cui il padre era titolare in vita (il resto essendo già stato ereditato dai figli della defunta).


Daniele chiede
mercoledì 21/11/2012 - Lombardia
“Salve, mi permetto di domandare:
il nipote del coniuge, quindi il figlio del fratello, è affine di terzo grado?
Si utilizzano i gradi anche per gli affini?

Grazie per la cortese attenzione.”
Consulenza legale i 28/11/2012

Sì, il grado è il terzo ai sensi dell'art. 76 del c.c. che disciplina il computo dei gradi. L'affinità viene definita quale vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge e viene intesa quale riflesso della parentela poiché nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (art. 78 del c.c.).

Pertanto, nell'affinità i gradi verranno computati allo stesso modo di quanto è prescritto per la parentela.


Vittorio P. chiede
mercoledì 26/01/2011
“Il vincolo di affinità si considera "sospeso" con la separazione legale, o si estingue solo con il divorzio?
Grazie per l'attenzione e la cortese risposta.”
Consulenza legale i 28/01/2011

Il vincolo di affinità tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge non cade con la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), bensì solo quando venga dichiarata la nullità del matrimonio, e quindi la sua invalidità originaria (art. 78 del c.c.).

A maggior ragione, nessuna caducazione o "sospensione" consegue alla separazione tra i coniugi.

L'effetto più rilevante è la permanenza dell'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dall'art. 434 del c.c..


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