(massima n. 1)
Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis c.c., č condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni; la maturazione di tale diritto dalla quale decorrono rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c., in relazione alla riconducibilitā della collaborazione continuativa all'impresa familiare ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. coincide di regola, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.