(massima n. 1)
La configurabilità del rapporto d'impresa familiare dedotto nell'atto introduttivo del giudizio — con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro — non può essere esclusa per la mancanza di un atto scritto costitutivo dell'impresa disciplinata dall'art. 230 bis c.c., atteso che tale istituto, avente carattere residuale, non presuppone necessariamente una formale dichiarazione negoziale bensì una collaborazione (del familiare nell'impresa) non riconducibile ad una diversa pattuizione, la cui esistenza deve essere provata dalla parte che contesta la suindicata qualificazione del rapporto.