(massima n. 1)
Qualora l'impresa familiare prevista dall'art. 230 bis c.c., sia stata costituita a seguito di negozio ritualmente formalizzato mediante atto scritto, chi intenda contestare la configurabilitā in concreto di siffatta impresa per essere rimasto ineseguito l'accordo che vi ha dato origine, ha l'onere di dimostrare rigorosamente tale inesecuzione, provando che č in realtā mancata quella effettiva collaborazione che dell'impresa familiare costituisce elemento essenziale.