(massima n. 1)
Il potere di gestione ordinaria dell'impresa familiare spetta ex art. 230 bis esclusivamente al titolare della stessa e l'eventuale esercizio di tale potere in violazione degli obblighi scaturenti dalla norma suddetta comporta non l'invaliditā degli atti posti in essere ma unicamente l'obbligo di risarcire i danni provocati.