(massima n. 1)
A differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 e ss. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto ad una quota degli utili, e ciò anche nel caso in cui uno dei beni aziendali sia di proprietà di alcuno dei familiari. Ne consegue che, mentre nel caso di società semplice con due soli soci, l'esclusione di uno di loro è pronunciata dal tribunale su istanza dell'altro (art. 2287, comma terzo, c.c.), il diritto potestativo di recedere dall'impresa familiare spettante al titolare, e quello eventuale di determinarne la cessazione, è esercitabile attraverso una semplice manifestazione di volontà, salvo il diritto degli altri familiari alla liquidazione della loro quota e, in caso di recesso privo di giustificazione, al risarcimento del danno.