(massima n. 1)
In tema di impresa familiare, non č configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attivitā familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali č tenuto a fornire la prova del proprio assunto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2014).