(massima n. 1)
A differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di societą semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a pił persone (artt. 2251 e ss. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili; ne consegue che, in caso di morte del titolare, non č applicabile la disciplina dettata dall'art. 2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di societą di persone, ma l'impresa familiare cessa ed i beni di cui č composta passano per intero nell'asse ereditario del de cuius, rispetto a tali beni i componenti dell'impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull'azienda.