Cass. civ. n. 28573/2018
La domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario ad acta, atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.
Cass. civ. n. 15343/2018
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla Corte d' Appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
Cass. civ. n. 9334/2018
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù' di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Cons. Stato n. 4040/2014
Il diritto alla restituzione del bene in tanto può avere riconoscimento in quanto venga accertata l'illegittimità degli atti del procedimento espropriativo che hanno avuto ad oggetto la res, accertamento per il quale la competenza appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo essendo quest'ultimo soltanto l'organo funzionalmente competente, tenendo presente che: a) soltanto attraverso l'eliminazione degli atti de quibus riconosciuti illegittimi, la posizione del privato si trasforma da una posizione di interesse legittimo in diritto sulla proprietà del bene, per effetto di quel fenomeno descritto col termine di "riespansione"; b) altrimenti il giudice amministrativo procederebbe ad un non consentito accertamento autonomo del diritto di proprietà, cioè in via diretta e non già in via consequenziale all'annullamento degli atti espropriativi, sindacando quindi il potere amministrativo da cui sono stati adottati.
Cass. civ. n. 3661/2014
Il giudicato amministrativo, di rigetto della domanda di annullamento di un decreto di espropriazione, non preclude al privato di far valere dinanzi al giudice ordinario la responsabilità dell'amministrazione, per danni cagionati da un comportamento materiale di apprensione e trasformazione del bene posseduto, compiuto in carenza assoluta di potere, in ragione della dedotta giuridica inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che il giudicato, per quanto copra sia i vizi dedotti che quelli deducibili, si forma, normalmente, sulla mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenere l'annullamento (costituente il bene della vita cui tendeva la domanda), non anche sulla inesistenza giuridica del medesimo atto, derivante dall'essere stato adottato dalla P.A. In carenza di potere, salvo il caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su tale questione pur difettando, eventualmente, di giurisdizione.
Cons. Stato n. 2113/2011
Spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità. E infatti, mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità.
Cass. civ. n. 3569/2011
In materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art. 13 L. n. 1865 n. 2359, rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, comma 3, Cost.) di limitare il potere discrezionale della P.A. non esercitabile senza limiti temporali, è radicalmente nullo ed inefficacie. Ne consegue che ogni atto di occupazione delle aree oggetto della dichiarazione costituisce comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della P.A., sicché spetta al g.o. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato (nella specie, proprietario di un terreno interessato da progetto di opera pubblica, la cui approvazione comporta tacita dichiarazione di pubblica utilità, mancante dei predetti termini).
Cass. civ. n. 3167/2011
L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti; ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - è devoluta alla giurisdizione del g.o., purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo.
Cons. Stato n. 804/2011
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.
Cass. civ. n. 24303/2010
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 23 L. 25 giugno 1865 n. 2359 (abrogato dall'art. 58 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003; abrogazione ribadita dall'art. 24 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008 n. 133), accordando all'espropriato la facoltà di richiedere che l'espropriazione venga estesa alle frazioni residue dei beni non più suscettibili di un'utile destinazione, gli conferisce non già una posizione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, atteso il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie per l'applicazione della menzionata disposizione normativa, la quale presuppone e richiede, oltre l'accertamento della solo parziale inclusione dei fondi nel piano d'esecuzione, anche la valutazione della loro inutilità in relazione alla estensione o della necessità di lavori considerevoli. Ne consegue che il g.o. è carente del potere di conoscere sia dell'adempimento in forma specifica del preteso obbligo di estensione, che della connessa responsabilità risarcitoria della P.A. espropriante, mentre l'eventuale decremento di valore derivato alla frazione residua dall'esecuzione dell'opera pubblica può essere fatto valere dal proprietario solo in sede di opposizione alla stima, quale diritto ad un'indennità comprensiva del suddetto decremento.
Cass. civ. n. 15319/2010
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda del proprietario del bene illegittimamente occupato in difetto di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, volta all'annullamento del provvedimento di acquisizione di detto bene al patrimonio indisponibile pubblico adottato ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, spetta, per il disposto degli art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, 7 L. n. 205 del 2000 e 53 dello stesso D.P.R. n. 327 del 2001 (come emendati dalle sentenze della Corte Cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A tale giurisdizione esclusiva appartiene, conseguentemente, anche la cognizione della domanda riconvenzionale della P.A. convenuta (prevista dal medesimo art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001) diretta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del privato, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, in ordine alla quale, quindi, lo stesso g.a. può fare riferimento ai criteri di liquidazione previsti per la ipotesi di utilizzazione di un bene per scopi di pubblica utilità in assenza di valido provvedimento ablatorio, senza, però, poter esercitare un eventuale controllo sulla opportunità e convenienza dell'atto impugnato.
Cass. civ. n. 21470/2009
In tema di giurisdizione per le azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa occorre distinguere tra: le controversie iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, che rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi; le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dall'1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, che restano attribuite al g.o., per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/98, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 L. n. 205/00, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/98, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata legge 205/00, all'art. 7; la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327/01, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dall'1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Cass. civ. n. 19610/2009
Sussiste la giurisdizione del g.a. sulla controversia avente ad oggetto procedure ablative conseguenti a dichiarazioni di pubblica utilità in cui i proprietari di un'area occupata nell'ambito di un procedimento ablativo chiedono il risarcimento del danno, deducendo che l'opera era stata terminata oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che le successive proroghe del termine stesso sarebbero illegittime. In tal caso, infatti, l'accertamento dell'illegittimità delle proroghe costituisce oggetto principale del giudizio promosso e la situazione soggettiva fatta valere con tale azione, a fronte dell'esercizio di un potere autoritativo che si assume essere stato illegittimamente esercitato, ha consistenza di interesse legittimo (fattispecie rientrante "ratione temporis" nella disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b, L. 21 luglio 2000 n. 205).
Cass. civ. n. 10362/2009
Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.Lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Le doglianze relative al "quantum" dell'indennizzo determinate nel provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001, perciò, non attengono alla legittimità dello stesso, né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere, ma investono questioni indennitarie da proporre di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001, avanti alla Corte d'appello funzionalmente competente (art. 50 D.P.R. cit.) ovvero, per espropriazioni connesse ad opere idrauliche, avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 140 lett. d), R.D. n. 1775 del 1933).
Cass. civ. n. 9161/2009
Nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 53, D.P.R. n. 327 del 2001, spettano al g.o. le controversie conseguenti alla occupazione di un terreno privato, in forza di atti espropriativi adottati in carenza di potere, per omessa indicazione nell'atto dichiarativo della pubblica utilità dei termini per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni.
Cons. Stato n. 2234/2009
I profili attinenti al pagamento dell'indennizzo per vincolo espropriativo scaduto e reiterato non attengono alla legittimità del procedimento espropriativo, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale (che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione), devolute alla cognizione della giurisdizione civile; tale principio è stato ora esplicitato dall'alt. 39 comma 1 del testo unico sugli espropri, approvato col D.P.R. n. 327 del 2001, il quale ha previsto che - a seguito della reiterazione del vincolo - il proprietario può attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale egli ha l'onere di provare "l'entità del danno effettivamente prodotto", quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla Corte d'appello.
Cons. Stato n. 1136/2009
Ove l'occupazione del fondo - e quindi l'immissione nel possesso di questo da parte della P.A. con avvio dei lavori - si è verificata nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità, l'illecito costituito dalla radicale trasformazione del suolo occupato ai fini della realizzazione dell'opera pubblica è direttamente riconducibile - ancorché la procedura ablatoria non abbia avuto la sua naturale conclusione mediante adozione di un tempestivo e valido decreto di esproprio - all'esercizio da parte della P.A. dei poteri ad essa attribuiti dalla legge per la cura del pubblico interesse; ne consegue la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all'art. 53 T.U. n. 327 del 2001, risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l'esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo secondo le forme tipiche disegnate dall'ordinamento.
Cass. civ. n. 26793/2008
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 53, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte Cost., riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del T.U. n. 327 e dall'art. 3 L. 1° agosto 2002 n. 166. (Fattispecie relativa ad un'azione di annullamento di un decreto di acquisizione coattiva di beni immobili e contestuale azione di risarcimento dei danni, per l'imposizione di una servitù di elettrodotto su immobili contigui a quelli acquisiti).
Cass. civ. n. 19501/2008
L'azione risarcitoria relativa all'occupazione usurpativa, intesa come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia per mancato inizio delle opere nel termine previsto, rientra nella giurisdizione ordinaria, sia che venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata, come nella specie, con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno
Cons. Stato n. 1059/2008
A seguito delle decisioni della C. cost., n. 204 del 2004 e n. 196 del 2006, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001) non ricomprenda comunque le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da comportamenti meramente materiali della p.a., non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all'esercizio del potere.
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La situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito. Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998, e dell'art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in quanto, soprattutto alla luce dei citati arresti della C. cost. n. 204 del 2004 e n. 196 del 2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica.
Cons. Stato n. 12/2007
Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. la controversia relativa all'accertamento di intervenuta accessione invertita e alla conseguente domanda di risarcimento, in presenza di un agire dell'amministrazione causalmente riferibile a una funzione che per legge le appartiene ed è stata in concreto svolta, in quanto, nella materia espropriativa, i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva sono solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni fattispecie, non risultano riconducibili risarcimento, in presenza di un agire dell'amministrazione causalmente riferibile a una funzione che per legge le appartiene ed è stata in concreto svolta, in quanto, nella materia espropriativa, i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva sono solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni fattispecie, non risultano riconducibili all'esercizio di un pubblico potere. (Nel caso in esame, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto ricompresa nella giurisdizione amministrativa esclusiva una controversia insorta su procedura espropriativa conclusa da decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, quando l'opera pubblica - una strada - era già in esercizio).
Cons. Stato n. 9/2007
L'occupazione di un immobile da parte di un'amministrazione, che si protragga senza un decreto di esproprio anche dopo la scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, è pur sempre riconducibile all'esercizio del pubblico potere; di conseguenza, le relative vertenze risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dell'art. 53 t.u. 8 giugno 2001 n. 327.
Cass. civ. n. 14974/2007
Mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al g.o., per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della L. n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 L. n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comporta lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia (l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, mediante il riferimento, sia pure indiretto, al potere espropriativo, vale semplicemente a giustificare, come da sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva), mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. espropriazioni.
Cons. Stato n. 3752/2007
Nel quadro normativo venutosi a formare con l'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 (come novellato dalla L. n. 205 del 2000) e con l'art. 53 del Testo Unico sull'esproprio n. 327 del 2001 la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in carenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico.
Cass. civ. n. 9847/2007
Con riguardo al giudizio promosso innanzi al tribunale amministrativo regionale il 14 gennaio 2004, nel quale non trovi applicazione il testo unico sulla espropriazione - che non può invocarsi ai progetti per i quali (come nella fattispecie in esame), alla data di entrata in vigore del decreto stesso (30 giugno 2003) sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza - la disciplina della giurisdizione applicabile è quella contenuta nell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) L. n. 205 del 2000, norma che rileva nella specie anche nella versione anteriore alla sua sostituzione con la L. n. 205 del 2000, dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega con sentenza n. 281 della Corte costituzionale, per essersi la occupazione legittima conclusa solo nel febbraio 2000. Deriva da quanto precede, pertanto, che al riguardo deve dichiararsi la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda di liquidazione della indennità di occupazione legittima, e quella del g.a. in rapporto alla domanda di risarcimento dei danni per occupazione per pubblica utilità.
Cass. civ. n. 9845/2007
Rientra nella giurisdizione del g.o. la questione, preliminare ad un'azione di determinazione del conguaglio del prezzo, circa la nullità del contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla commisurazione dell'indennizzo, e quindi tutela in modo diretto ed immediato la posizione del soggetto espropriando.
Cass. civ. n. 9325/2007
Va ascritta alla giurisdizione del g.o. la controversia possessoria instaurata dal proprietario di un fondo occupato da impresa incaricata della realizzazione di un lotto dell'opera pubblica dal contraente generale aggiudicatario dell'opera, in base ad accordo di occupazione provvisoria di detto fondo, resa necessaria per operazioni di cantiere per la realizzazione, localizzata su altre aree, dell'opera pubblica, attesa la veste privatistica dell'occupante, di cui non risulti la delega alla conduzione della procedura espropriativa.
Cass. civ. n. 3724/2007
Va ascritta al g.a. la giurisdizione nelle controversie avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato l'annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno, con essi, il fondamento all'esercizio del potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento, anche se la vicenda giurisdizionale amministrativa si sia già conclusa, subentrando in tal caso esigenze di razionalità e coerenza nell'ordinamento. (Nella fattispecie trattasi di azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo).
Cass. civ. n. 2689/2007
Sussiste la giurisdizione amministrativa nell'ipotesi in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché, anche in tal caso, si è in presenza di un concreto e riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e, per disposto annullamento, ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti. La lesione del diritto soggettivo di proprietà è, infatti, rapportabile ad un comportamento materiale dell'amministrazione, tuttavia riconducibile all'avvenuta adozione ed esecuzione della dichiarazione di p.u. e divenuto tale in seguito al provvedimento che l'ha caducata, sicché spetta al g.a. disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo, e tra queste rientra anche quella risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, che per il disposto dell'art. 35 D.Lgs. n. 80 del 1998 non può più essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione; peraltro, a nulla rileva a tal fine, la scelta di un momento successivo per proporre la domanda di risarcimento del danno, in quanto gli art. 34 e 35 D.Lgs. n. 80 del 1998 non richiedono una situazione di contestualità fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale per la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.
Cass. civ. n. 27193/2006
Nel contesto ermeneutico delle sentenze della CorteCcost. (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative della illegittimità costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione esclusiva del g.a. in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, devono ascriversi a tale giurisdizione le controversie in tema di risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all'esercizio della P.A., come nel caso di irreversibile trasformazione del suolo privato, con destinazione all'opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta, durante il periodo di occupazione autorizzata (nel qual caso l'illecito si consuma alla scadenza del relativo termine), ma comunque in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, per effetto della quale la posizione soggettiva del proprietario è trasformata in interesse legittimo. (Fattispecie di domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, introdotta successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, T.U. espropriazioni, in relazione a lavori di costruzione di rete idrica e fognante).
Cass. civ. n. 15201/2006
Nella determinazione dell'indennità di espropriazione, il potere del giudice di non operare l'abbattimento del quaranta per cento quando la mancata accettazione dell'indennità sia dipesa da un'offerta amministrativa rilevatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata a ottenere l'abbattimento o comunque incongrua, rientra nella corretta quantificazione del dovuto, e quindi nell'ambito della determinazione dell'indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablatoria, con riferimento al quale l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 ha attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, senza che alla mancata decurtazione possa attribuirsi natura risarcitoria per il comportamento dell'amministrazione.
Cass. civ. n. 13659/2006
Nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000 n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. Pertanto, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l'integrità personale; deve, ancora, essere convenuta davanti giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in tal caso, nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie). In particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia. Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo; alla giurisdizione di quest'ultimo sono riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione dì interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo.
Cons. Stato n. 3191/2006
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dall'ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all'esercizio di un potere autoritativo, quali, in tema di occupazione c.d. appropriativa (o occupazione usurpativa, o accessione invertita, o espropriazione sostanziale o occupazione acquisitiva), le fattispecie (qualificate dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio come ipotesi di occupazione usurpativa), relative ai casi in cui alla procedura di occupazione d'urgenza dell'immobile non abbia fatto seguito la procedura di espropriazione nel termine di validità dei decreto di occupazione d'urgenza.
Corte cost. n. 191/2006
È costituzionalmente illegittimo l'art. 53 comma 1 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 53 comma 1 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. La previsione contenuta nell'art. 53 comma 1, il quale individua (anche) nei "comportamenti" della P.A. il fatto causativo del danno ingiusto, è costituzionalmente illegittima là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali "comportamenti", attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. controversie nelle quali sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la P.A., e cioè fa del g.a. il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione, laddove, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della P.A. La Corte ha precisato che questa pronuncia riguarda l'art. 53, cit. esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione al g.a. e, pertanto, senza che in alcun modo possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui - essendo applicabile l'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 - presuppone la possibilità che sia sindacato dal g.a. l'esercizio, da parte della p.a., del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile l'immobile modificato.
Cass. civ. n. 10222/2006
Relativamente alla questione di giurisdizione concernente fattispecie di occupazione appropriativa, per una causa introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, ma prima dell'entrata in vigore del T.U. espropriazioni (1° giugno 2003), è applicabile l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 di quella legge, e non l'art. 53, né l'art. 43 dello stesso T.U., sicché, in considerazione che la Corte Cost., con sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 nella parte in cui prevede siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i provvedimenti" della p.a., va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, giacché con l'occupazione appropriativa la lesione del diritto di proprietà del privato è diretta conseguenza dell'irreversibile trasformazione dell'immobile di proprietà privata, e cioè di un comportamento dell'amministrazione, costituito da un'attività di carattere materiale.
Cons. Stato n. 4/2005
Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/04 rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 D.Lgs. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell'area di sua proprietà sulla quale è stata realizzata l'opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti senza però l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione.
Cass. civ. n. 11336/2005
La domanda di risarcimento dei danni fondata sull'avvenuto acquisto della proprietà di un fondo da parte della P.A. per effetto di accessione invertita, mira a tutelare un diritto soggettivo, ed è pertanto soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte cost. n. 204/2004
Illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come sostituito dall'art. 7, lett. a, L. 21 luglio 2000 n. 205 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli" anziché "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché".
Cons. Stato n. 4/2003
La circostanza che in una materia vi sia giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non significa che tutte le controversie vertano su diritti soggettivi. Infatti, la giurisdizione esclusiva implica l'attribuzione di un'intera materia al giudice amministrativo, a prescindere dal tipo di situazione giuridica soggettiva fatta valere, e dunque senza necessità di individuare il tipo di situazione soggettiva, ma questo al solo fine della determinazione della giurisdizione; una volta stabilito che la giurisdizione è del giudice amministrativo, occorre anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva, individuare il tipo di situazione soggettiva lesa (interesse legittimo o diritto soggettivo) al fine di delimitare i poteri del giudice. Ai sensi dell'art. 7 comma 3, L. Tar (come novellato dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000), che ha attribuito al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno rientranti nell'ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in materia dei danni conseguenti ad un esproprio illegittimo. Pertanto correttamente il Tar dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata in via autonoma da un soggetto privato, connessa ad una procedura espropriativa supposta lesiva della propria sfera giuridica ma non preceduta da una tempestiva richiesta di annullamento degli atti amministrativi pregiudizievoli.
Cass. civ. n. 527/2000
Anche nell'arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art. 828 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art. 37 c.p.c.
Cass. civ. n. 134/2000
Il diritto soggettivo perfetto alla retrocessione totale presuppone che l'area espropriata sia rimasta completamente inutilizzata per mancata totale realizzazione dell'opera pubblica originariamente prevista o per sua sostituzione con un'opera totalmente differente e tale da stravolgere l'assetto del territorio in origine previsto; diversamente, l'incompleta realizzazione dell'opera, da attuarsi su una serie di aree già appartenenti a proprietari diversi, non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario; questi non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'a.g.o. finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della L. n. 2359 del 1865 (la S.C., in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, in applicazione di tale principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in un'ipotesi in cui, a seguito di variante di piano, l'area del richiedente la retrocessione era stata destinata alla realizzazione di un centro di stoccaggio anziché di servizi, nell'ambito di un programma avente ad oggetto insediamenti industriali con servizi e pertinenze, integrando la variante un mero adeguamento del programma e non la sostituzione di un'opera del tutto diversa da quella originariamente prevista).