(massima n. 1)
In tema di giurisdizione per le azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa occorre distinguere tra: le controversie iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, che rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi; le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dall'1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, che restano attribuite al g.o., per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/98, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 L. n. 205/00, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/98, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata legge 205/00, all'art. 7; la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327/01, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dall'1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.