(massima n. 5)
Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.Lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Le doglianze relative al "quantum" dell'indennizzo determinate nel provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001, perciò, non attengono alla legittimità dello stesso, né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere, ma investono questioni indennitarie da proporre di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001, avanti alla Corte d'appello funzionalmente competente (art. 50 D.P.R. cit.) ovvero, per espropriazioni connesse ad opere idrauliche, avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 140 lett. d), R.D. n. 1775 del 1933).