(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda del proprietario del bene illegittimamente occupato in difetto di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, volta all'annullamento del provvedimento di acquisizione di detto bene al patrimonio indisponibile pubblico adottato ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, spetta, per il disposto degli art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, 7 L. n. 205 del 2000 e 53 dello stesso D.P.R. n. 327 del 2001 (come emendati dalle sentenze della Corte Cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A tale giurisdizione esclusiva appartiene, conseguentemente, anche la cognizione della domanda riconvenzionale della P.A. convenuta (prevista dal medesimo art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001) diretta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del privato, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, in ordine alla quale, quindi, lo stesso g.a. può fare riferimento ai criteri di liquidazione previsti per la ipotesi di utilizzazione di un bene per scopi di pubblica utilità in assenza di valido provvedimento ablatorio, senza, però, poter esercitare un eventuale controllo sulla opportunità e convenienza dell'atto impugnato.