(massima n. 2)
Va ascritta al g.a. la giurisdizione nelle controversie avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato l'annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno, con essi, il fondamento all'esercizio del potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento, anche se la vicenda giurisdizionale amministrativa si sia già conclusa, subentrando in tal caso esigenze di razionalità e coerenza nell'ordinamento. (Nella fattispecie trattasi di azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo).