(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dall'ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all'esercizio di un potere autoritativo, quali, in tema di occupazione c.d. appropriativa (o occupazione usurpativa, o accessione invertita, o espropriazione sostanziale o occupazione acquisitiva), le fattispecie (qualificate dalla pił recente giurisprudenza di questo Consiglio come ipotesi di occupazione usurpativa), relative ai casi in cui alla procedura di occupazione d'urgenza dell'immobile non abbia fatto seguito la procedura di espropriazione nel termine di validitą dei decreto di occupazione d'urgenza.