(massima n. 1)
Nel contesto ermeneutico delle sentenze della CorteCcost. (n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), dichiarative della illegittimitā costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione esclusiva del g.a. in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, devono ascriversi a tale giurisdizione le controversie in tema di risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all'esercizio della P.A., come nel caso di irreversibile trasformazione del suolo privato, con destinazione all'opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta, durante il periodo di occupazione autorizzata (nel qual caso l'illecito si consuma alla scadenza del relativo termine), ma comunque in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilitā, per effetto della quale la posizione soggettiva del proprietario č trasformata in interesse legittimo. (Fattispecie di domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, introdotta successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, T.U. espropriazioni, in relazione a lavori di costruzione di rete idrica e fognante).