(massima n. 5)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 53 comma 1 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 53 comma 1 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. La previsione contenuta nell'art. 53 comma 1, il quale individua (anche) nei "comportamenti" della P.A. il fatto causativo del danno ingiusto, è costituzionalmente illegittima là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali "comportamenti", attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. controversie nelle quali sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la P.A., e cioè fa del g.a. il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione, laddove, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della P.A. La Corte ha precisato che questa pronuncia riguarda l'art. 53, cit. esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione al g.a. e, pertanto, senza che in alcun modo possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui - essendo applicabile l'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 - presuppone la possibilità che sia sindacato dal g.a. l'esercizio, da parte della p.a., del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile l'immobile modificato.