Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2113 del 4 aprile 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella liquidazione del danno da occupazione illecita, non ricorrendo il parametro dell'edificabilitā legale, si deve tener conto di quello dell'edificabilitā di fatto, dovendosi quindi fare riferimento alle obiettive caratteristiche della zona ed alla possibile utilizzazione del terreno, anche in relazione al contesto spaziale nel quale quest'ultimo concretamente si ponga in ragione del rapporto di fisica contiguitā con aree limitrofe edificate o appartenenti alla medesima zona cui l'area espropriata č funzionale, sempreché risulti comunque accertata una sua compatibilitā con le generali scelte urbanistiche.

(massima n. 2)

Spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilitā. E infatti, mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietā privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilitā ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilitā.

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