(massima n. 1)
Il diritto alla restituzione del bene in tanto può avere riconoscimento in quanto venga accertata l'illegittimità degli atti del procedimento espropriativo che hanno avuto ad oggetto la res, accertamento per il quale la competenza appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo essendo quest'ultimo soltanto l'organo funzionalmente competente, tenendo presente che: a) soltanto attraverso l'eliminazione degli atti de quibus riconosciuti illegittimi, la posizione del privato si trasforma da una posizione di interesse legittimo in diritto sulla proprietà del bene, per effetto di quel fenomeno descritto col termine di "riespansione"; b) altrimenti il giudice amministrativo procederebbe ad un non consentito accertamento autonomo del diritto di proprietà, cioè in via diretta e non già in via consequenziale all'annullamento degli atti espropriativi, sindacando quindi il potere amministrativo da cui sono stati adottati.