(massima n. 1)
Con riguardo al giudizio promosso innanzi al tribunale amministrativo regionale il 14 gennaio 2004, nel quale non trovi applicazione il testo unico sulla espropriazione - che non può invocarsi ai progetti per i quali (come nella fattispecie in esame), alla data di entrata in vigore del decreto stesso (30 giugno 2003) sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza - la disciplina della giurisdizione applicabile è quella contenuta nell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) L. n. 205 del 2000, norma che rileva nella specie anche nella versione anteriore alla sua sostituzione con la L. n. 205 del 2000, dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega con sentenza n. 281 della Corte costituzionale, per essersi la occupazione legittima conclusa solo nel febbraio 2000. Deriva da quanto precede, pertanto, che al riguardo deve dichiararsi la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda di liquidazione della indennità di occupazione legittima, e quella del g.a. in rapporto alla domanda di risarcimento dei danni per occupazione per pubblica utilità.