(massima n. 1)
La moltiplicazione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e la consistenza delle materie ad essa attribuite comportano che, in sede di regolamento di giurisdizione, fermo restando il criterio di riparto fondato sul binomio diritti-interessi, debba preliminarmente verificarsi l'eventuale appartenenza della controversia a materia di giurisdizione esclusiva, con la necessitą, dettata dalla complessitą nell'identificazione dei confini delle materie stesse (particolarmente, riguardo all'urbanistica, se si controverta su aspetti di gestione del territorio, se sia ravvisabile l'esercizio di poteri amministrativi o viceversa un comportamento senza potere, se il soggetto che se ne sia reso autore sia pubblico o a questo equiparato), di apprezzare elementi probatori acquisiti al processo, valutabili non gią ai fini della decisione di merito ma ai soli effetti dell'identificazione del giudice munito di giurisdizione.