(massima n. 1)
Qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege va considerata controversia riconducibile all'esplicazione di un pubblico potere e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.