(massima n. 1)
L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera — stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità — è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, c.p.p., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.